Rapporti di lavoro

Con le «semplificazioni» per le addizionali vale il domicilio al 1° gennaio

di Barbara Massara

Non sono poche le novità previste dallo schema di decreto legislativo semplificazioni fiscali, ancora in fase di approvazione, che interessano il sostituto d'imposta. Molte delle innovazioni riguardano l'assistenza fiscale, rispetto alla quale il sostituto ha un duplice ruolo: quello (eventuale) di soggetto che elabora la dichiarazione dei redditi (cosiddetta assistenza fiscale diretta) e quello di soggetto sempre obbligato a effettuare il conguaglio dei risultati del 730.

La nuova dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto, elaborata dal 2015 direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati ricevuti da soggetti terzi, potrà essere resa disponibile anche al sostituto che presta l'assistenza fiscale diretta (oltre che al contribuente, piuttosto che al Caf o al professionista abilitato). Per consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata, l'articolo 2 del decreto, attraverso l'introduzione del comma 6 quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, obbliga il sostituto a trasmettere i dati contenuti nei Cud telematicamente all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo, pena la sanzione di 100 euro per ciascuna comunicazione omessa, tardiva o errata (fermo restando la possibilità di correggere l'errore nei 5 giorni successivi alla scadenza).

L'articolo 4 cambia di conseguenza il calendario delle scadenze connesse alla dichiarazione dei redditi, e in particolare, per quanto di competenza del sostituto, modifica l'articolo 13, comma 1 lettera a) del Dm 164/199, prevedendo che il 730 sia presentato entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (contro l'attuale 30 aprile), termine che è divenuto lo stesso applicabile anche in caso di presentazione al Caf.
Per i sostituti che prestano assistenza fiscale diretta, un successivo decreto, da emanarsi entro il 30 novembre, definirà, a partire dalle dichiarazioni predisposte nel 2015, una nuova misura del compenso spettante in base all'articolo 38 del Dlgs 241/1997 (compenso che è invariato da molti anni).

Sicuramente molto utili sono le semplificazione proposte in materia di addizionali. Per quella regionale, le Regioni vengono obbligate a comunicare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento i dati dei provvedimenti con cui hanno variato l'addizionale, ai fini della relativa pubblicazione nel sito ministeriale, pena l'inapplicabilità di sanzioni e interessi. Contestualmente, per uniformare le regole regionali e comunali, viene fissata al 1° gennaio (in luogo del 31 dicembre) la data per verificare il domicilio fiscale utile ai fini dell'addizionale regionale.

Per l'addizionale comunale, invece, viene semplificato il calcolo dell'acconto, sopprimendo la previsione di possibili variazioni deliberate entro il 20 dicembre, in quanto dovranno essere sempre applicate le aliquote e le fasce di esenzione deliberate per l'anno precedente. Anche i provvedimenti di variazione adottati dai Comuni saranno soggetti all'obbligo di invio telematico, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Al fine di semplificare le operazioni di compensazioni debiti/crediti e soprattutto renderle trasparenti, nonché per agevolare l'esposizione dei relativi dati nel modello 770, nell'articolo 15 della bozza di decreto si prevede che dal 2015 i crediti per rimborso di imposte da 730, così come le eccedenze di versamento di imposte, debbano essere utilizzati esclusivamente in compensazione esterna, cioè visibile in F24, in base all'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

Per i lavoratori autonomi è previsto che la comunicazione da parte degli agenti che si avvalgono di dipendenti o terzi in base all'articolo 25 bis del Dpr 600/1973, utile al calcolo della ritenuta in misura ridotta (23% sul 20% delle provvigioni), potrà essere trasmessa con Pec e non avrà limiti temporali (salvo intervengano variazioni).

Lo schema di decreto legislativo semplificazioni fiscali

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