Rapporti di lavoro

Sanzione in arrivo per il Cud

di Barbara Massara

Le semplificazioni fiscali contenute nel decreto legislativo attualmente all'esame delle Camere impongono al sostituto di rivedere tempi e modalità con cui gestire i consueti adempimenti e introducono una sanzione per mancata, tardiva o errata comunicazione del Cud.

Se la dichiarazione precompilata può rappresentare per il singolo contribuente privato un'importante facilitazione, lo stesso non può dirsi per il sostituto d'imposta tenuto a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, entro il 7 marzo, i Cud dei dipendenti, dei pensionati, dei co.co.co., degli stagisti e degli altri percettori di redditi assimilati per i quali è obbligatoria la predisposizione della certificazione unica annuale dei dati fiscali e previdenziali.

Il termine del 28 febbraio per la consegna del Cud ai percipienti era l'unica scadenza fiscale che è sempre stata vissuta dal sostituto come avente natura ordinatoria e non perentoria, posto che non esiste una specifica sanzione in caso di adempimento tardivo.

Ora con la previsione del nuovo obbligo di trasmettere telematicamente i Cud e della sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata (salvo la possibilità di correggere gli errori nei successivi 5 giorni), viene per la prima volta introdotta una specifica sanzione connessa a questo adempimento fiscale. Con la conseguenza che il tempo a disposizione dei sostituti per completare i Cud si allunga solo di una settimana e cioè dal 28 febbraio al 7 marzo, data entro cui la certificazione deve essere perfezionata per poter così essere trasmessa all'Amministrazione finanziaria.

Anche se l'accelerazione dei tempi è connessa all'introduzione del nuovo e semplificato modo di adempiere all'obbligo dichiarativo (la dichiarazione precompilata), non può non notarsi come questo termine sia di fatto stretto per il sostituto d'imposta, soprattutto se si considera che quest'ultimo potrebbe trovarsi nella necessità di riaprire il conguaglio fiscale entro il 28 febbraio dell'anno successivo. La sussistenza di questo rischio potrebbe ulteriormente scoraggiare il sostituto nel riaprire il conguaglio effettuato a fine anno, o comportare la produzione di flussi di Cud "rettificativi" di quelli originariamente trasmessi.

Sarà invece molto apprezzata dai sostituti la nuova previsione secondo cui i crediti da assistenza fiscale, cioè i rimborsi di imposte da 730, così come quelli derivanti da versamenti in eccesso di ritenute e imposte, saranno utilizzabili direttamente nel modello F24, cioè con la cosiddetta compensazione esterna.

Quest'ultima, infatti, in quanto visibile dall'Amministrazione finanziaria attraverso la delega di pagamento, non dovrà più essere oggetto di spiegazione nel modello semplificato 770, e in particolare nei famigerati quadri ST ed SX.

E poi sarà più facile per tutti gli uffici dell'azienda coinvolti, dall'amministrazione del personale alla contabilità, nonché per gli organi della revisione, ricostruire la situazione dei crediti maturati, il loro effettivo utilizzo, anche alla luce del nuovo (eventuale) obbligo di rilascio del visto di conformità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©