Rapporti di lavoro

La sicurezza nei cantieri boccia i piani «fotocopia»

di Gabriele Taddia

La semplificazione dei documenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro arriva anche nei cantieri temporanei o mobili regolati dal Titolo IV del decreto legislativo 81/2008, il Testo unico delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto interministeriale del 9 settembre 2014 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 212 del 12 settembre), dando attuazione alle disposizioni dell'articolo 104-bis del Dlgs 81/2008, con i suoi quattro allegati tecnici, disciplina le modalità di redazione in forma semplificata del piano operativo di sicurezza (Pos), del piano di sicurezza e coordinamento (Psc), del piano di sicurezza sostitutivo (Pss) e del fascicolo dell'opera. Su questi documenti si fonda la traduzione in pratica delle norme di sicurezza nei cantieri e della sicurezza post lavori per quanto riguarda il fascicolo dell'opera. Vediamo dunque, in che cosa consiste la semplificazione.

Modelli già utilizzabili
La parte descrittiva del decreto è sintetica, ma contiene alcune disposizioni attuative da tenere in considerazione: in primo luogo, a prescindere dal contenuto del modelli semplificati, rimane ferma l'integrale applicazione di quanto previsto nel titolo IV del Dlgs 81/2008. Questo significa che se i modelli ministeriali dovessero rivelarsi insufficienti o carenti, chi predispone il documento non è esonerato dal completarlo con le informazioni mancanti comunque previste dalla normativa vigente. L'adozione dei modelli semplificati si presenta peraltro come facoltativa, perché nel decreto è specificato che le diverse figure responsabili (imprese affidatarie, imprese esecutrici, coordinatori, committenti, appaltatori o concessionari) possono predisporre i documenti di sicurezza usando il modello semplificato. Al contrario di quanto era accaduto per il decreto che aveva introdotto i modelli di valutazione dei rischi standardizzati per le imprese che occupano fino a dieci lavoratori, il decreto interministeriale del 9 settembre non prevede una presunzione legale di conformità a quanto previsto dalla legge per i piani di sicurezza dei cantieri in forma semplificata. Questo significa che chi predispone il documento ha la piena responsabilità di verificarne la rispondenza con quanto previsto dalle disposizioni del Titolo IV del Dlgs 81/2008. Infine, non è previsto alcun periodo transitorio, per cui i documenti sono già legalmente utilizzabili.

La compilazione
In realtà i modelli allegati al decreto non rappresentano una rivoluzione: i datori di lavoro delle imprese esecutrici e affidatarie dovranno probabilmente continuare ad avvalersi di esperti della materia per predisporre i Pos (per i Psc, Pss e fascicolo dell'opera è già previsto che a occuparsene sia un tecnico specializzato), a meno che non si tratti di cantieri con fattori di rischio davvero minimi e immediatamente percepibili.

La compilazione è solo in parte guidata da schemi esemplificativi e da campi da riempire con informazioni essenziali. L'essenza dei diversi documenti – cioè la valutazione dei rischi del cantiere e le misure per prevenire o ridurre al minimo il rischio di infortuni – continua a essere una valutazione tecnica e descrittiva che non può in alcun modo essere affidata a schemi prestabiliti, a meno di non voler correre il rischio di redigere documenti sostanzialmente inutili. Bisogna infatti ricordare che, ad esempio, i piani operativi di sicurezza devono essere documenti unici, cioè riferiti al cantiere specifico, e non valutazioni dei rischi di carattere generale e generico, riferite all'attività edile o di ingegneria civile. Non dovrebbero perciò esistere Pos "fotocopia", documenti identici utilizzati indistintamente per diversi cantieri, perché ogni luogo di lavoro ha le sue peculiari fonti di rischio, non standardizzabili e quindi da valutare di volta in volta. Si tratta in sostanza di piani che per la loro natura sono dinamici, da adattare alla singola realtà lavorativa. L'uso, come purtroppo spesso accade, di Pos identici in diversi cantieri, espone il titolare dell'impresa esecutrice (ma anche il coordinatore e il committente, che ben può essere un imprenditore) a rischi enormi, poiché attesta in modo inequivocabile che in realtà non è stata fatta alcuna valutazione dei rischi riferita a quello specifico luogo di lavoro, e pertanto – soprattutto in caso di infortunio – la difesa rispetto all'imputazione di lesioni colpose o omicidio colposo conseguenti alla omessa valutazione del rischio, sarebbe estremamente complessa.

I modelli semplificati possono guidare chi li compila a predisporre i piani senza «dimenticanze», poiché contengono i campi da riempire in modo guidato e le norme di riferimento. È evidente, comunque, che la redazione degli allegati al decreto non può essere sufficiente per chi intende predisporre piani di sicurezza esaustivi: nel Pos, ad esempio, deve essere specificamente indicata la predisposizione di eventuali misure di prevenzione integrative rispetto a quanto previsto nel Psc, per cui sarà indispensabile integrare il Pos con il piano di sicurezza e coordinamento, che nessun modello semplificato può standardizzare. Dunque semplificazione sì, ma con attenzione.

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