Rapporti di lavoro

La comunicazione dei dati relativi alla salute dei dipendenti

di Rossella Schiavone

Le Linee Guida in materia di trattamento di dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati stabiliscono che i datori stessi debbano osservare cautele particolari anche nel trattamento dei dati sensibili del lavoratore (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice per la Privacy) ed in particolare dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute.
Tra questi ultimi, può rientrare l'informazione relativa all'assenza dal servizio per malattia, indipendentemente dalla circostanza della contestuale enunciazione della diagnosi.
Per tali informazioni, l'ordinamento appresta - anche fuori della disciplina di protezione dei dati personali - particolari accorgimenti per contenere, nei limiti dell'indispensabile, i dati dei quali il datore di lavoro può venire a conoscenza per dare esecuzione al contratto (vedi l'art. 8 della legge n. 300/1970).
In questo contesto, la disciplina generale contenuta nel Codice deve essere coordinata ed integrata con altre regole settoriali o speciali, fermo restando il divieto di diffusione di dati sanitari (art. 26, comma 5, del Codice).
Con specifico riguardo al trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei lavoratori, la normativa di settore e le disposizioni contenute nei contratti collettivi giustificano il trattamento dei dati relativi ai casi di infermità - ed a volte anche a quelli inerenti l'esecuzione di visite specialistiche o di accertamenti clinici - che determinino un'incapacità lavorativa, sia essa temporanea che definitiva, con la conseguente sospensione o risoluzione del contratto.
A tale proposito il Garante per la Privacy è intervenuto sulla questione inerente la comunicazione a terzi, da parte del datore di lavoro, di dati sensibili relativi alla salute dei propri dipendenti (Provvedimento n. 315 del 27.6.2013)
In particolare i dati sensibili relativi ad un'interdizione c.d. "per gravidanza a rischio" - ex art. 17, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001 - di una docente universitaria sono stati comunicati ad altro docente il quale non aveva alcun titolo a trattarli per la finalità di gestione del rapporto di lavoro ma col solo fine dell'assegnazione dell'incarico resosi vacante.
Il Garante ha ritenuto illecita tale comunicazione in quanto, ai fini dell'assegnazione di un incarico resosi disponibile, non è indispensabile mettere terzi a conoscenza delle motivazioni sottese alla vacanza dell'insegnamento, inerenti le condizioni di salute del soggetto da sostituire.
Inoltre, in un altro caso, il Garante ha ritenuto illecito un trattamento di dati sensibili effettuato da un ente regionale che aveva inviato un'unica e-mail ad alcuni dipendenti che dovevano essere sottoposti ad ulteriori accertamenti per verificare l'idoneità al lavoro nonché a vari uffici dell'amministrazione, alcuni dei quali peraltro non competenti sulla questione.
Nel caso di specie, dal tipo di esami prescritti, ogni destinatario poteva evincere informazioni sulle condizioni di salute del personale interessato (Provvedimento n. 443 del 10.10.2013).

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