Rapporti di lavoro

Limite di orario per chi svolge più lavori

di Antonio Carlo Scacco

Un lavoratore dipendente del settore privato può svolgere contemporaneamente diversi lavori con più datori di lavoro? La risposta alla domanda richiede, in via preliminare, alcune considerazioni sulle norme che disciplinano l'organizzazione dell'orario di lavoro.

In proposito il Dlgs 8 aprile 2003, n. 66, nel riformare radicalmente la disciplina dell'orario di lavoro alla luce delle indicazioni contenute nelle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, ha individuato alcuni principi di carattere generale applicabili a tutti i settori pubblici e privati, con alcune eccezioni.
Più in particolare l'articolo 4, comma 2, stabilisce che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, compresi gli straordinari.

Tale limite massimo è calcolato con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile dalla contrattazione collettiva fino a 12 mesi; il che significa che in una o più settimane l'orario può superare le 48 ore, comprensive di straordinari, purché nell'arco di tempo considerato la media di 48 ore settimanali sia rispettata. Tale limite deve essere rispettato in ogni caso, ossia non può essere derogato in pejus dalla contrattazione collettiva.

La ratio che sottende la normativa citata consiste nell'impedire un eccesso di lavoro e lo sfruttamento del lavoratore che ne consegue, ponendo limiti all'orario lavorativo giornaliero e settimanale ed imponendo periodi di necessario riposo (cfr. Corte cost. 4 giugno 2014, n. 153). Ciò allo scopo di consentire non solo il corretto recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, ma altresì consentire la fruizione del tempo libero di cui necessita per soddisfare le normali esigenze della vita di relazione.

Fatte queste premesse si chiarisce che, in linea di massima, un lavoratore può svolgere contemporaneamente più lavori con più datori di lavoro, purché siano rispettati i limiti massimi sopra precisati (cfr. ministero del lavoro, circolare 3 marzo 2005, n. 8). È il caso, ad esempio, dei part-time plurimi. In proposito il ministero del Lavoro, nell'interpello 10 ottobre 2006, n. 4581, così si è espresso: "Si ricorda peraltro che, nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore, come disciplinati dal D.Lgs. n. 66/2003".

Sarà onere del lavoratore comunicare ai datori di lavoro l'ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso (cfr. la citata circolare n. 8/2005).

Quanto sopra deve essere ulteriormente precisato richiamando i principi generali che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. Ad esempio lo svolgimento di contestuale attività lavorativa presso una azienda concorrente del datore può integrare il non rispetto dell'obbligo contenuto nell'art. 2105 del codice civile (obbligo di fedeltà), secondo cui al lavoratore è fatto espresso divieto di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, o divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

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