L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto di solidarietà e ferie collettive

di Callegaro Cristian

La domanda

Per i contratti di solidarietà tipo A qualora il contratto di solidarietà preveda una riduzione dell’istituto delle ferie in corrispondenza delle ore di solidarietà, la parte non più a carico del datore di lavoro, viene indennizzata mediante il trattamento di integrazione salariale, se tali ferie sono maturate e godute nel corso del periodo di solidarietà. Fatta tale premessa, si richiede se l'integrazione da parte dell'ente possa essere richiesta anche nel caso di chiusura aziendale per ferie collettive o se debba ritenersi non possibile dandone assimilando la casistica prevista in caso di cig.

I contratti di solidarietà sono contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con l’obiettivo di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale (articolo 1, comma 1, legge 863/1984). Nell’ordinamento giuridico italiano sono presenti due tipologie di contratti di solidarietà: - Quelli finalizzati a sostenere le aziende che rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione straordinaria (in breve CIGS) – cosiddetti “di tipo A”; - Quelli appannaggio delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGS – cosiddetti “di tipo B”. I contratti di solidarietà per le aziende destinatarie della CIGS si distinguono poi in due categorie, in base alle relative finalità: - I contratti di solidarietà “difensivi”, che prevedono una riduzione di orario per il mantenimento dei livelli occupazionali (articolo 1 legge 863/1984); - I contratti di solidarietà “espansivi”, che prevedono una riduzione di orario al fine di incrementare l’occupazione (articolo 2 legge 863/1984). L’esecuzione del contratto di solidarietà comporta una serie di riflessi anche su alcuni istituti contrattuali, oltre che previdenziali. Con riguardo ai primi, prendendo spunto dal quesito del lettore, si propone di seguito un approfondimento del rapporto tra contratto di solidarietà e l’istituto delle ferie. Durante il contratto di solidarietà, le ferie a carico del datore di lavoro maturano in proporzione all’orario effettivo di lavoro, mentre la quota di ferie relativa alle ore di sospensione per contratto di solidarietà resta a carico della CIGS (circolare Inps n. 9 del 8 gennaio 1986, punto 3). Affinché la quota di ferie possa essere recuperata dal datore di lavoro in quanto imputabile alla CIGS, occorre verificare cosa prevede concretamente il contratto di solidarietà. Al riguardo, si possono presentare le seguenti situazioni: - Se le ferie maturano per intero anche durante il contratto di solidarietà, le stesse devono essere retribuite a carico del datore di lavoro; - Se, invece, il contratto prevede la riduzione dell’istituto contrattuale delle ferie in corrispondenza del contratto di solidarietà, la parte che non è a carico del datore di lavoro viene indennizzata mediante il trattamento di integrazione salariale (circolare Inps n. 9 del 8 gennaio 1986). Occorre inoltre operare una distinzione fra le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà e quelle relative a periodi successivi all’applicazione del contratto stesso. Le ferie maturate relative a periodi anteriori al contratto di solidarietà devono essere retribuite interamente dal datore di lavoro, anche se fruite nel corso del periodo di riduzione di orario per effetto del contratto di solidarietà. Per i periodi di ferie maturate durante il contratto di solidarietà e usufruiti nel corso del periodo di integrazione salariale autorizzato, la quota di ferie relativa al contratto di solidarietà è a carico della CIGS. Affinché il datore di lavoro possa imputare alla CIGS la quota di ferie riferita al contratto di solidarietà, quindi, occorre il rispetto congiunto delle seguenti condizioni: - Che si tratti di ferie maturate durante il contratto di solidarietà; - Che le stesse ferie vegano usufruite nel corso del periodo di integrazione salariale autorizzato. A differenza di quanto previsto per la cassa integrazione ordinaria – il cui intervento non è, in linea di massima, ammesso per i periodi corrispondenti alle ferie collettive – si ritiene che per i contratti di solidarietà non rilevi la natura delle ferie a fronte delle quali il datore di lavoro possa richiedere l’intervento della CIGS. Infine, si rammenta che non è integrabile, invece, in quanto non costituisce un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa, l’indennità sostitutiva delle ferie.

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