Rapporti di lavoro

Contratti di solidarietà: la Covip nega il riscatto parziale della posizione maturata nel fondo pensione

di Luca Vichi

Gli aderenti destinatari degli accordi di solidarietà non possono esercitare la facoltà di riscatto parziale prevista dalla lettera b), comma 2, articolo14 del D.Lgs n. 252/2005. Lo precisa la Covip in risposta ad un quesito presentato da una società istitutrice di fondi pensione aperti e di piani individuali pensionistici.

Il quesito
Il quesito proposto alla Commissione verte sulla possibilità di riscattare la posizione maturata presso il fondo pensione da parte di alcuni aderenti ai quali è stato ridotto l'orario di lavoro (nella misura del 90 per cento) per effetto di un contratto di solidarietà stipulato ai sensi della Legge n. 726/1984.
Come si ricorderà il contratto di solidarietà rappresenta un contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.
Il dubbio dell'istante nasce in considerazione di quanto previsto dall'articolo 14 citato che prevede la possibilità del riscatto parziale nei casi di:
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
- ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.


La risposta della COVIP
Come anticipato la risposta della COVIP al quesito proposto è negativa. L'ipotesi del collocamento in solidarietà non risulta infatti espressamente contemplata dalla norma tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione e tale fattispecie non può essere ricondotta neanche per analogia a quelle menzionate nella lettera b), comma 2 dell'articolo 14.
La posizione della Commissione si basa sulla valutazione dei seguenti aspetti:
- già negli “Orientamenti interpretativi in merito all'articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005 – Riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni”, adottati con deliberazione del 28 novembre 2008 in ordine alle fattispecie di riscatto per cassa integrazione guadagni, era stato rilevato che fattore comune a tutte le ipotesi contemplate nel citato articolo 14 fosse il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro;
- il riscatto è quindi considerato ammissibile ogniqualvolta intervenga per l'aderente al fondo pensione la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia preceduta dall'assoggettamento del lavoratore a una procedura di CIG o CIGS, indipendentemente dalla durata della stessa (al pari di quanto avviene in caso di mobilità);
- il riscatto per la causale cassa integrazione guadagni è consentito anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini per effetto della stessa CIG una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa per un arco di tempo significativo che, in analogia con le altre causali, è stato identificato in un periodo non inferiore a 12 mesi;
- il caso del contratto di solidarietà stipulato ai sensi della Legge n. 726/1984 non risulta assimilabile né alle situazioni di cassa integrazione guadagni né a quella di mobilità, in quanto nei contratti di solidarietà l'attività lavorativa dei dipendenti interessati non risulta totalmente sospesa, ma perdura, sebbene con riduzione di orario.

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