Rapporti di lavoro

Sicurezza, dal committente informazioni precise

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

La presenza del rappresentante del committente negli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento o confinati non deve essere costante. È l'indicazione fornita dalla Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro istituita presso il ministero.

Il quesito posto era finalizzato a conoscere se la previsione di cui all'articolo 3, comma 2 del Dpr 177/2011, nella parte in cui obbliga il datore di lavoro committente a individuare un proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, determini anche la presenza continua di quest'ultimo sul posto di lavoro oggetto dell'appalto. La Commissione, con l'interpello 23, ritiene che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare agli addetti delle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi una informazione «inutilmente» ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare che tutti coloro che accedono in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati. Sarà quindi compito del committente individuare le modalità operative più corrette per svolgere in sicurezza tali compiti, specificando nella procedura adottata quando è necessaria la presenza del proprio rappresentante sul luogo di lavoro.

Con l'interpello 16, la Commissione ha espresso il parere secondo cui, nelle aziende che occupano più di 15 lavoratori, le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), secondo le previsioni del Dlgs 81/2008, dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Dove tale contrattazione non sia ancora esistente e quella precedente abbia superato i propri termini di efficacia, continuerà a operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività.

Ne consegue che i Rls continueranno a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza. Se, come nel caso prospettato – con passaggio da una regolamentazione privata a una di tipo pubblico - mancano le rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno eleggere direttamente il Rls.

Sempre in materia di Rls, la Commissione ha ritenuto compatibile (interpello 17) la scelta di individuare nel nuovo accordo sindacale di settore la figura del Rls di gruppo. Questa si aggiunge quelle previste dagli articoli 47, 48 e 49 del Testo unico e può essere considerata come figura che assolve le funzioni di Rls per tutte le aziende che fanno parte dello stesso gruppo e riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di riferimento.

Con l'interpello 18 è stata data indicazione che le visite mediche periodiche devono essere effettuate tenendo conto degli orari e della reperibilità dei lavoratori. Ove il controllo avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà essere considerato in servizio a tutti gli effetti.

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