Rapporti di lavoro

Sicurezza sul lavoro: aggiornamento professionale dei coordinatori e qualificazione di formatori

di Massimo Braghin

Il Ministero del Lavoro, in data 6 ottobre 2014 ha pubblicato ben 8 interpelli in risposta ad istanze presentate da vari soggetti, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nello specifico, ai analizzano in questa sede l'interpello n. 19, destinato a Federcoordinatori, relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la Sicurezza, di cui all'allegato XIV del T.U.S., e l'interpello n. 21, destinato, invece, al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in materia di criteri di qualificazione del docente formatore in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.

Relativamente all'interpello n. 19, presentato da Federcoordinatori, si parte dalla considerazione che, quanto agli obblighi di aggiornamento professionale dei Coordinatori della Sicurezza, esistono, sul territorio, diverse organizzazioni che promuovono e realizzano corsi di aggiornamento aventi una durata di 40 ore come monte ore formazione; inoltre, si specifica che occorre presenziare ad almeno il 90% del monte ore totali, e che, al termine del periodo formativo, l'attestato che verrà rilasciato sarà comunque relativo ad una formazione di 40 ore, sebbene, nella realtà, il Coordinatore abbia invece partecipato solo per 36 ore. Il quesito presentato si incentra sulla ammissibilità di applicazione di tale criterio in via analogica, considerato che, all'origine, esso è previsto anche per la partecipazione al corso abilitativo di Coordinatore per la Sicurezza (ricordiamo, che tale corso, pari a 120 ore, richiede una partecipazione, appunto, almeno pari al 90% del monte ore).
La Direzione del Ministero del Lavoro cita, a riferimento della fattispecie, l'articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che l'aggiornamento professionale deve avvenire con cadenza quinquennale, avere durata complessiva di 40 ore, da effettuarsi nell'arco dei 5 anni.
C'è una differenza sostanziale a livello interpretativo, infatti il corso di formazione ha la finalità di ottenere l'abilitazione, mentre il corso di aggiornamento ha la finalità di mantenere l'abilitazione. Dalla lettura della normativa, è dunque insindacabile l'interpretazione nel senso di una partecipazione al 100% del corso di aggiornamento professionale. E, in caso di partecipazione in difetto alla predetta attività normativa, l'esercizio dell'attività è precluso fino ad eventuale integrazione.

L'interpello n. 21, invece, si riferisce al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, per chiarire se il consulente del lavoro che ha prestato attività per 18 mesi e in tale ambito si sia occupato di salute e sicurezza sul lavoro, abbia i requisiti (criterio n. 4 del Decreto del 6 marzo 2013) per svolgere l'attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; inoltre, nella stessa istanza, si richiede se il consulente che abbia svolto attività per 3 anni e in tale ambito si sia occupato anche di salute e sicurezza sul lavoro, abbia i requisiti (criterio n. 5 del Decreto 6 marzo 2013) per svolgere l'attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La Direzione Generale illustra innanzitutto i criteri richiesti:
- il criterio n. 4 fa riferimento al possesso di un attestato di frequenza a un corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ad esso si aggiungono i 18 mesi di svolgimento di attività professionale e un'attività didattica di docenza;
- il criterio n. 5 fa riferimento invece all'esperienza lavorativa triennale, cui si aggiunge lo svolgimento di un'attività didattica di docenza.
Questi criteri hanno portata generale e prescindono evidentemente dall'appartenenza ad un ordine professionale.
Quindi, chiunque sia in possesso di diploma e intenda avvalersi di uno dei due criteri suddetti, deve dimostrare di avere svolto il periodo richiesto di attività professionale e aver prestato attività di docenza e/o essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione (a secondo del criterio che si intende far valere).
Il decreto inoltre conferma che il possesso dei requisiti può essere comprovato in qualsiasi forma (attestazioni o lettere varie), purché si evinca lo svolgimento di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ovviamente, non è sufficiente una semplice autocertificazione del consulente.

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