Rapporti di lavoro

Si paga da ottobre per il Fondo di solidarietà Inps

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Da ottobre la busta paga ospita la nuova trattenuta previdenziale destinata al finanziamento del fondo di solidarietà residuale. Infatti entra a regime il contributo dello 0,50% (di cui un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico delle aziende) dovuto dalle imprese con oltre 15 dipendenti e non coperte dalla cassa integrazione guadagni in caso di sospensione o riduzione dall'attività lavorativa. Non sarà l'Inps ad avvertire direttamente le aziende ma queste dovranno verificare nel cassetto previdenziale l'eventuale attribuzione del codice di autorizzazione 0J che identifica le imprese potenzialmente tenute al nuovo obbligo.

Il prelievo, finalizzato a garantire una tutela reddituale ai lavoratori sospesi da imprese prive di Cig, è stato introdotto dall'articolo 3 della legge 92/2012, a seguito del quale è stato istituito, con il decreto ministeriale 79141/2014, il fondo di solidarietà residuale presso l'Inps. Le istruzioni operative da parte dell'istituto medesimo sono arrivate solo nel mese di settembre, con la circolare 100/2014 e poi con il messaggio 6897/2014.

Con quest'ultimo, e in particolare all'interno del rispettivo allegato, l'Inps ha chiarito quali sono i soggetti tenuti all'iscrizione al nuovo fondo. Si tratta delle imprese, con oltre 15 dipendenti, non coperte dalla cassa integrazione guadagni, prive di un fondo di solidarietà di settore (ad oggi operativo per esempio nel settore banche e assicurazioni), e che sono identificate presso l'Inps con i codici statistico contributivo (CSC) e codice autorizzazione (CA) indicate nel medesimo allegato (che non rientrino nei codici ateco specificati nel medesimo documento).

Il requisito occupazionale si calcola con le stesse modalità previste per la Cig e cioè facendo la media del numero dei dipendenti (esclusi gli apprendisti e con riproporzionamento dei part time) del semestre precedente. Il calcolo va rifatto ogni mese, con la conseguente eventuale fluttuazione dell'obbligo contributivo, in ragione dell'eventuale variare della forza occupazionale.

Queste imprese, fintantoché non sarà eventualmente costituito un fondo di solidarietà di settore, dovranno versare all'Inps il contributo ordinario dello 0,50%, ripartito tra dipendente e azienda nelle rispettive misure dello 0,17% e 0,33%, destinato a finanziare la prestazione dell'assegno ordinario (pari a quello della Cig) che sarà erogato dal fondo, e sul quale il fondo verserà anche la cosiddetta contribuzione correlata. Questo contributo si va di fatto ad aggiungere alla contribuzione ordinaria mensile, cosicché la trattenuta del dipendente diverrà pari al 9,36% (9,19+0,17), mentre l'aliquota in capo all'azienda si incrementerà dello 0,33 per cento. L'Inps si riserva di fornire successivamente le istruzioni per il versamento del contributo addizionale, dovuto solo in caso di richiesta di intervento del fondo.

Poiché però il nuovo obbligo contributivo decorre da gennaio scorso, occorre versare all'Inps gli arretrati gennaio-settembre entro il prossimo 16 dicembre e cioè entro il flusso uniemens di novembre: il contributo sarà esposto nella denuncia aziendale nell'elemento “altrepartiteadebito” con il codice M131, senza aggiunta di interessi e sanzioni.

I datori di lavoro dovranno in primis verificare se rientrano nel nuovo obbligo contributivo, considerando da un lato il proprio inquadramento presso Inps (accertando se nel cassetto previdenziale gli sia stato attribuito il codice 0J o il 2C se hanno più posizioni contributive) e dall'altro calcolando la base occupazionale media del semestre precedente.

Qualora accertino la sussistenza dell'obbligo, anche solo per alcuni mesi del 2014, le aziende potrebbero considerare opportuno avvisare i dipendenti interessati dalla nuova trattenuta previdenziale, della quale dovrebbero gestire nelle buste paga di ottobre e novembre (per completare il versamento entro il 16 dicembre) anche gli arretrati.

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