Rapporti di lavoro

Il fondo per il credito cooperativo si adegua alla riforma Fornero

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Il fondo di solidarietà per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo si adegua alle disposizioni introdotte dalla legge 92/2012. Le modifiche apportate alla regolamentazione del fondo sono state rese operative dal decreto ministeriale del 20 giugno 2014 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 236/2014.

Si tratta di un maquillage obbligatorio. Secondo le disposizioni contenute nella legge 92/2012, che si prefigge di coprire tutti i settori con un ammortizzatore sociale, i Fondi esistenti prima del 2012, costituiti in forza di previsioni legislative precedenti (articolo 2, comma 28, della legge 662/96), sono tenuti ad adeguare statuti e regolamenti alle nuove condizioni normative. Tra questi fondi rientrano, per esempio, quelli del settore del credito (Abi e cooperativo) o delle assicurazioni.

In questo contesto si inquadra la riscrittura della regolamentazione di base del fondo di solidarietà operante nel settore del credito cooperativo. Sono parecchie le prestazioni che il Fondo, in base all'articolo 5 del decreto ministeriale, può erogare. Si va dal finanziamento della formazione, al sostegno economico dei lavoratori coinvolti in processi che determinano una riduzione dell'orario di lavoro o una sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le medesime cause previste dalla normativa in vigore in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Il Fondo potrà intervenire erogando prestazioni anche ai soggetti interessati da contratti di solidarietà espansiva, che prevedono una riduzione di orario (massimo 60% del normale tempo di lavoro settimanale) con la conseguente perdita di parte della retribuzione, per far fronte a nuove assunzioni.

Per garantire la copertura del fondo, che peraltro si basa sui principi del pareggio di bilancio, le aziende del credito cooperativo e i loro dipendenti pagano una contribuzione ordinaria nella misura dello 0,36%, di cui due terzi (0,24%) a carico del datore di lavoro e un terzo (0,12%) a carico dei lavoratori.

Il contributo, che risulta leggermente inferiore rispetto a quello precedentemente richiesto (0,50%), si calcola sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato. È previsto anche un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, dovuto in caso di fruizione delle prestazioni. Il relativo ammontare è pari all'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.

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