Rapporti di lavoro

Maxisanzione, quando non si applica

La maxisanzione non trova applicazione (Min. lav., circ. 12.11.2010, n. 38):

- per i lavoratori domestici, intendendosi per tali soltanto i prestatori di lavoro addetti con continuità al funzionamento della vita familiare;

- in caso di formale e rituale instaurazione di rapporti di lavoro autonomi o parasubordinati, che vengano successivamente ricondotti alla tipologia del lavoro subordinato da parte degli organi di vigilanza in sede di accertamento ispettivo;

- in caso di lavoratore autonomo ex art. 2222 c.c., sia esso artigiano o non, nell’ipotesi in cui le prestazioni siano realmente di natura autonoma, qualora il prestatore non risulti iscritto, né al registro delle imprese, né all’albo delle imprese artigiane, in quanto tali obblighi gravano esclusivamente sul prestatore di lavoro e non sul committente che si avvale delle relative prestazioni professionali;

- al datore di lavoro che antecedentemente al primo accesso ispettivo in azienda o ad un eventuale convocazione per il tentativo di conciliazione monocratica ex art. 11 Dlgs 23.4.2004, n.124, regolarizzi spontaneamente ed integralmente per l'intera durata il rapporto di lavoro avviato originariamente senza una preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione. In particolare, fino alla scadenza del primo adempimento contributivo (giorno 16 del mese successivo a quello di inizio del rapporto), il datore di lavoro che non sia stato destinatario di provvedimenti ispettivi potrà evitare l'applicazione della maxisanzione anche effettuando soltanto la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego da cui risulta la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, fermi restando i successivi adempimenti previdenziali e la piena sanzionabilità anche della tardiva comunicazione. Successivamente alla data di scadenza degli obblighi contributivi, il datore di lavoro - a condizione che non sia stato avviato alcun procedimento di verifica, controllo, richieste di documenti o informazioni, accertamento, ivi compreso il tentativo di conciliazione monocratica - potrà andare esente dalla maxisanzione esclusivamente qualora proceda a denunciare spontaneamente la propria situazione debitoria entro e non oltre 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi riferiti al primo periodo di paga e sempreché il versamento degli interi importi dei contributi o premi dovuti agli Istituti previdenziali per tutto il periodo di irregolare occupazione sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, in uno col pagamento della sanzione civile di cui all'art. 116, co. 8, lett. b), della L. n. 388/2000, e previa comunicazione al Centro per l'impiego da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (ferma restando la sanzionabilità anche della tardiva comunicazione);

- qualora il datore di lavoro abbia impiegato lavoratori subordinati in assenza della preventiva comunicazione obbligatoria, ma sia in grado di produrre tempestivamente la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di natura contributiva. Peraltro, l'effetto scriminante degli adempimenti di tipo “contributivo” assolti con riguardo all'inizio delle prestazioni di lavoro e prima dell'intervento ispettivo può essere riconosciuto soltanto ai documenti previdenziali di tipo contributivo. A tali fini, dunque, a nulla rileva l'esibizione di altra documentazione (quale ad es. il libro unico del lavoro, il contratto individuale di lavoro, la tessera personale di riconoscimento, la documentazione assicurativa e fiscale), non menzionata dalla disposizione citata in quanto non considerata significativa dell'intenzione di non occultare il rapporto lavorativo;

- quando il datore di lavoro si è affidato a professionisti o associazioni di categoria e si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica per le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati, se ha provveduto ad inviare la comunicazione preventiva di assunzione, a mezzo fax mediante il modello UniUrg e a condizione che documenti al personale ispettivo l'affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e la chiusura dello stesso (Min. lav., circ. 21.8.2008, n. 20). In ogni caso, resta fermo, l'obbligo di inviare la comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo alla riapertura degli studi o degli uffici);

- nel settore turistico, qualora il datore di lavoro non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti ai lavoratori da assumere, e, dopo aver effettuato la comunicazione preventiva semplificata, abbia integrato la comunicazione preventiva di assunzione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, dalla quale risultino “la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro” (art. 4, co. 2, L. 4.11.2010, n. 183).

- per le assunzioni per cause di forza maggiore o eventi straordinari, che fanno eccezione alla comunicazione preventiva obbligatoria (Min. lav., nota 4.1.2007, n. 440 e 14.2.2007, n. 4746), nei casi in cui il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, in quanto l'evento era imprevedibile, rendendo improcrastinabile l'assunzione e impossibile la previsione di essa, la oggettiva impossibilità di conoscere anticipatamente numero e nominativi dei lavoratori da assumere deve essere valutata attentamente in base alle concrete circostanze del caso (Min. lav., circ. 21.8.2008, n. 20).

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