Rapporti di lavoro

Sorveglianza sanitaria nell’uso di monitor e pc

di Mario Gallo

La sorveglianza sanitaria continua a essere obbligatoria anche nei casi di esposizione alle apparecchiature munite di videoterminale (VDT); in tal senso è rimasta ferma la nozione legale di lavoratore tutelato, che continua ad essere inteso come colui “… che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175” (art. 173, comma 1, lett. c). Continuano a essere esclusi dall'ambito di tutela quei lavoratori che sono addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto (si pensi ai navigatori satellitari);
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Per quanto riguarda il contenuto specifico della sorveglianza sanitaria l'art. 176, mutuando gli orientamenti già espressi in passato dal Ministero del Lavoro nel D.M. 2 ottobre 2000, afferma che il controllo da parte del medico riguarderà prevalentemente i rischi per la vista e per gli occhi e quelli per l'apparato muscolo-scheletrico. Per quanto riguarda la frequenza delle visite il c. 3 afferma che, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è:
• biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età;
• quinquennale negli altri casi.
Per i casi d'inidoneità temporanea il medico competente dovrà stabilire il termine per la successiva visita di idoneità. Resta altresì fermo l'obbligo per il datore di lavoro di fornire a proprie spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

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