L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Ferie e preavviso: incompatibilità

di Paolo Rossi

La domanda

Un dipendente di una azienda operante nel settore del chimico-farmaceutico ha rassegnato le dimissioni per raggiunti limiti di età. Può fruire delle ferie residue durante il periodo di preavviso? In caso di risposta negativa, come può essere superato il divieto di monetizzazione delle ferie?

R: Esiste uno specifico divieto legale che nonconsente di fruire delle ferie durante il periodo di preavviso.L'incompatibilità tra ferie e preavviso è rinvenibiledal testo dell'art. 2109 del c.c., laddove prevede che “nonpuò essere computato nelle ferie il periodo di preavvisoindicato nell'art. 2118”. Mentre dal lato del pagamento delle feriematurate, ma non godute prima della cessazione del rapporto, ildisposto normativo del Codice Civile è integrato dal decretolegislativo 8 aprile 2003, n. 66. Sul punto la legge specialesancisce che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodoannuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Taleperiodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva odalla specifica disciplina riferita alle categorie di cuiall'articolo 2, comma 2 [particolarmente, corpi di polizia], vagoduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiestadel lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per lerestanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'annodi maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane nonpuò essere sostituito dalla relativa indennità perferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto dilavoro”. Come è evidente già dal contenuto letteraledell'ultimo periodo della norma citata, la fissazione del divietodi monetizzazione delle ferie legali, cioè delle 4 settimaneminime di legge, sconta l'eccezione del caso in cui, per effettodella cessazione del rapporto, le ferie maturate in precedenza, manon godute prima della cessazione del rapporto, siano retribuite allavoratore con una indennità sostitutiva.

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