Rapporti di lavoro

La fatturazione elettronica per i medici addetti alle visite di controllo

di Massimo Braghin

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto dalla Legge 244/2007, articolo 1, comma 209, che ha disposto, in un'ottica di semplificazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, nonché con le amministrazioni autonome, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.

Il Dm. 55/2013 ha stabilito inoltre che le pubbliche amministrazioni hanno l'onere di identificare gli uffici incaricati in via esclusiva al ricevimento delle fatture elettroniche da parte dell'apposito sistema di interscambio; inoltre, devono inserire detti uffici nell'indice delle pubbliche amministrazioni.
In tal senso, l'Inps, con il messaggio 7842 del 20 ottobre 2014, interviene, e fornisce chiarimenti in materia di fatturazione elettronica e, nello specifico, relativamente ai compensi previsti per i medici iscritti nelle liste speciali dell'Inps per l'esecuzione delle visite mediche fiscali di controllo.

È utile ricordare che, per il servizio prestato dai medici fiscali, il compenso viene corrisposto mensilmente; il mezzo di certificazione del pagamento è rappresentato da fogli di liquidazione creati ad hoc per tale fattispecie (già ex Dm del 31 ottobre 1974). Non si configura, dunque, l'emissione di fattura.
Ritornando ad analizzare la legge 244/2007, sembrerebbe, in prima istanza, che l'obbligo di fatturazione elettronica riguardasse esclusivamente documenti identificabili come fatture. A tal proposito, proprio l'Inps ha presentato istanza di interpello, cui ha risposto l’agenzia delle Entrate, con prot. n. 954-531/2014 (la risposta è contenuta nel messaggio Inps 7842 sopra richiamato). L'Agenzia ha chiarito che l'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale, e, nello specifico, alla direttiva comunitaria 2010/45 del 13 luglio 2010), in virtù della quale, l'Inps è autorizzato a continuare ad emettere i fogli di liquidazione per la liquidazione dei compensi ai medici incaricati all'effettuazione delle visite di controllo domiciliari. Quindi, non ci si deve avvalere, in questo ambito, del sistema di interscambio.
In conclusione, emerge quanto segue:
• In caso di accertamenti richiesti dal datore di lavoro privato, per il rimborso delle spese, l'Inps invierà fattura cartacea;
• In caso di accertamenti richiesti da datori di lavoro pubblici, l'Inps invierà fattura elettronica, attraverso utilizzo del sistema di interscambio, ai fini del rimborso delle spese sostenute;
• Per il rimborso delle spese sostenute dalle Asl, il pagamento dovrà avvenire tramite l'emissione di fatture elettroniche e non più dei fogli di liquidazione

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