Rapporti di lavoro

Il nuovo principio contabile n. 31: rilevazione e criteri di valutazione del TFR

di Massimo Braghin

L'Organismo Italiano di Contabilità ha definito un nuovo principio contabile, il n. 31, il quale si occupa di delineare i criteri per la valutazione, rilevazione e classificazione dei fondi per rischi e oneri, ed in particolare per il Trattamento di Fine Rapporto. In questo senso, l'applicabilità del nuovo principio interessa altresì le informazioni da riportare in Nota Integrativa.
La decorrenza di applicazione del principio n. 31 è relativa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
In termini di riferimenti precedenti, occorre precisare che detto principio n. 31 va a sostituire quanto disposto dal principio n. 19.
Sebbene si tratti di un concetto noto, è utile ricordare che il TFR rappresenta il quantum dovuto al prestatore di lavoro, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro (quindi, a prescindere dalla considerazione che si tratti di licenziamento o dimissioni), nel rispetto dell'art. 2120 del codice civile.
Inoltre, quando si parla di TFR non si può prescindere dal tenere in considerazione che la Legge n. 296/2006 ha diviso la realità in due periodi (ante e post riforma della previdenza complementare).
Innanzitutto, la nuova normativa non trova applicazione nelle aziende aventi meno di 50 dipendenti. Però, comunque, è possibile per i dipendenti decidere di aderire a determinati fondi di previdenza complementare. Ciò che qui interessa è relativo alla rilevazione del TFR maturato prima e dopo il 31 dicembre 2006; esso viene accolto in un'apposita voce dello Stato Patrimoniale tra le passività. Esso, nello specifico, è iscritto nella voce C del passivo, e l'accantonamento annuale si trova alla voce B9c del Conto Economico. Invece, per ciò che attiene al TFR destinato alla previdenza complementare, esso va rilevato seguendo le stesse modalità previste per le aziende aventi un organico superiore a 50 dipendenti.
In materia di rilevazione, occorre rispettare i criteri dettati dall'art. 2424 bis e 2120 del codice civile. L'accantonamento della quota annuale deve avvenire nel rispetto del principio di competenza, perché si tratta di un onere certo. La quota non comprende eventuali indennità relative al periodo di preavviso.
Dal punto di vista del Fondo, invece, occorre ricordare che lo stesso è dato dalla somma dei singoli accantonamenti per ciascun dipendente, al netto di eventuali acconti già erogati. Esso comprende, altresì, le somme concesse a prestito, che rientrano fra i crediti verso altri, e che, in base alla durata, costituiscono immobilizzi o attività a breve. Il Fondo, inoltre, viene decurtato dalle anticipazioni parziali di TFR maturato ed erogate in applicazione di contratti o accordi aziendali, per i quali non vige la disciplina del rimborso.
Nel caso in cui una società abbia stipulato delle polizze assicurative a fronte del TFR maturato, il premio pagato costituisce un credito a lungo termine che trova spazio alla voce BIII2 dello Stato Patrimoniale.
Nel caso, infine, di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati per i quali è scaduto il termine di pagamento, gli stessi vanno indicati alla voce D13 dello Stato Patrimoniale.
Abbiamo detto della “spaccatura” creata dalla Legge n. 296/2006, in virtù della quale, il TFR segue due binari distinti:
-Ciò che è maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane in azienda, e sconta la disciplina di cui si è detto innanzi;
-Ciò che è maturato dal 1° gennaio 2007, invece, può, a scelta discrezionale e libera del datore di lavoro, essere destinato ad una forma di previdenza complementare, in alternativa al mantenimento in azienda.
A livello contabile, comunque, nulla cambia. Tuttavia, l'unico onere a carico del datore di lavoro è rappresentato dal versamento delle quote ai fondi. Non è prevista la possibilità né di stipulare polizze a garanzia, né di procedere a rivalutazione delle quote versate.
Per quanto attiene l'iscrizione nei prospetti contabili, per il TFR che matura dal 1° gennaio 2007, si procede come segue: la quota annuale deve essere indicata alla voce B9c del Conto Economico (ribadiamo che essa comprende solo il costo; la rivalutazione non è in questo caso un onere a carico del datore di lavoro); nello Stato Patrimoniale, l'iscrizione è alla voce D13 delle Passività, e comprende la parte di trattamento non ancora versata al fondo di previdenza complementare.
Il prospetto informativo che correda il bilancio, meglio noto come Nota Integrativa, con riferimento al TFR, deve indicare i criteri di valutazione, nonché evidenziare le variazioni intervenute, determinate da accantonamenti e utilizzi.

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