Rapporti di lavoro

Permessi per assistenza a disabili: attenzione anche ai Ccnl

di Paola Sanna

La legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, prevede la possibilità che i soggetti in condizione di disabilità possano essere assistiti da familiari lavoratori, a cui la norma permette di assentarsi dal lavoro, utilizzando specifiche formule di permessi retribuiti.
Nella fattispecie dunque, la legge 104/92 all'articolo 33 - così come modificato da ultimo dal c.d. Collegato Lavoro - prevede, tra le altre ipotesi rivolte a genitori di figli in situazione di disabilità, anche la fruizione di tre giorni di permesso retribuito al mese per assistenza a soggetti portatori di handicap in situazione di gravità accertata, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della stessa legge.


Le condizioni di spettanza
Qualora la persona disabile non sia ricoverata in una struttura a tempo pieno, la norma prevede che
- il lavoratore dipendente, pubblico o privato,
- che assiste persona con handicap in situazione di gravità, intendendo per tali soggetti
- il coniuge,
- un parente o affine entro il secondo grado, ovvero
- un parente o affine entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,
- abbia il diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito anche in maniera continuativa, coperto da contribuzione figurativa.
Sono dunque legittimati a fruire di questi permessi in via prioritaria il coniuge ed il parente o l'affine entro il secondo grado e solo qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età, ovvero siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti, la fruizione dei permessi è ammessa risalendo fino al terzo grado di parentela o di affinità.
L'utilizzo di tali formule di assenza retribuita, presuppongono comunque una preventiva richiesta di autorizzazione all'INPS, ed una successiva informazione al datore di lavoro circa tempi e modalità di utilizzo.


Gli altri permessi
E' opportuno evidenziare, che la norma diversifica natura e regole di fruizione dell'assenza, in relazione al soggetto disabile da assistere.
Si ricorda infatti, come si è già accennato, che i genitori naturali, adottivi o affidatari che assistono i figli portatori di handicap, possono scegliere se prolungare il congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita, ovvero se fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, o invece dei tre giorni di permesso retribuito mensili in argomento.

Il ruolo del CCNL
Si segnala a tale proposito, che in sede di contrattazione collettiva le parti possono aver concordato specifiche tutele o riserve a favore di soggetti che prestano assistenza a familiari disabili.
Si cita, a puro titolo esemplificativo, il CCNL per aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi che all'articolo 141 in tema di lavoro domenicale, recita testualmente:
... omissis. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma (lavoro domenicale ndr) i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
- ...omissis
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi.

E' dunque necessario abbinare alla tutela posta dalla norma, anche eventuali possibili deroghe ammesse a livello di contrattazione collettiva - anche territoriale - per garantire una corretta gestione del rapporto di lavoro, nei confronti di soggetti ammessi alla fruizione dei permessi per assistenza a disabili.

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