Rapporti di lavoro

Test attitudinali per la valutazione dei dipendenti

di Rossella Schiavone

I test attitudinali sottoposti dai datori di lavoro ai lavoratori sul luogo di lavoro devono assicurare precise garanzie per la tutela della riservatezza degli stessi e la non discriminazione in base alle loro opinioni politiche e sindacali: questo è quanto ha chiarito il Garante per la Privacy in data 1.7.1998 (doc. web. n. 42332) prendendo spunto dal caso di un Comune che aveva invitato i dipendenti a compilare un questionario in cui venivano richieste, oltre che informazioni personali, anche valutazioni sull'operato dell'amministrazione. In tale occasione il Garante ha fornito indicazioni estensibili anche al settore privato specificando che qualora un ente o una società, ai fini di una migliore organizzazione del lavoro, intendono ricorrere ad analisi statistiche, questionari e valutazioni attitudinali che utilizzano dati personali, devono rispettare sia i limiti imposti dalla legge sulla privacy sia quelli già previsti dallo Statuto dei lavoratori e da altre norme a tutela dei lavoratori. A tal fine, il Garante ha fornito indicazioni per la predisposizione dei test attitudinali da sottoporre ai dipendenti:
- devono essere accompagnati da un'adeguata informativa sullo scopo in base al quale si raccolgono i dati;
- devono precisare se la risposta è obbligatoria o facoltativa nonché le conseguenze della mancata risposta;
- devono contenere l'indicazione degli soggetti esterni, come società specializzate o esperti, che eventualmente collaborino alla messa a punto dei test e alla successiva elaborazione delle risposte, e che possono quindi avere accesso ai dati; nel caso in cui si avvalgano di tali soggetti esterni, l'ente pubblico o l'impresa privata dovranno rispettare le disposizioni della legge sulla privacy, le quali permettono queste forme di collaborazione solo in presenza di un atto scritto che designi i soggetti esterni responsabili o incaricati del trattamento;
- i dati richiesti devono essere pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;
- nel formulare i test si deve tenere conto della libertà riconosciuta al lavoratore nella Legge 300/1970 di non manifestare le proprie opinioni politico-sindacali;
- quando è necessario o opportuno raccogliere valutazioni sulla gestione dell'ente o dell'impresa, i dati devono essere richiesti in forma anonima.
La sottoposizione dei dipendenti a test attitudinali deve ritenersi legittima, alla luce dell'art. 8 dello Statuto dei lavoratori, nella misura in cui sia realizzata con modalità leali e trasparenti, e sia strettamente finalizzata ad una valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore, tenuto conto del tipo di mansioni dedotte in contratto. La funzione dell'art. 8 deve essere, infatti, ridefinita in chiave di protezione della sfera privata dell'individuo nei confronti delle istanze che, pur a prescindere da discriminazioni in senso proprio, tendono a realizzare un integrale coinvolgimento della persona nella vita aziendale. Integra, pertanto, una violazione di detta norma la sottoposizione di gruppi di dipendenti ad un test attitudinale, comportante la risposta a numerose domande concernenti aspetti privatissimi della loro personalità, ed in qualche caso miranti anche a coglierne la propensione conflittuale o, invece, collaborativa. Nel caso di specie, in particolare sono state numerose le domande giudicate prive di un particolare collegamento con le mansioni assegnate ai dipendenti, e quindi lette come indebito tentativo di individuazione della personalità degli stessi; è stato chiesto, ad esempio:
- se provassero o meno simpatia per i comportamenti ribelli;
- se ritenessero il lavoro una mera fonte di reddito, un'occasione di realizzazione, o un oggetto di impegno e passione;
- se, stando sul treno (tratta vasi di dipendenti delle Ferrovie dello Stato), si sentissero a loro agio, limitati, o realizzati;
- che cosa pensassero delle concorrenza e del mercato;
- che cosa pensassero dei vertici delle Ferrovie;
- se le Ferrovie fossero per loro una seconda casa;
- se si sentissero meglio realizzati nel tempo libero e se per loro nella vita contasse di più la libertà;
- se fossero stanchi od anche soddisfatti alla fine del lavoro;
- se fossero gratificati dal fatto di andare a cena con un dirigente delle FF.SS.;
- se fossero di solito attivi nella discussioni di gruppo ed addirittura se amassero essere l'anima della festa;
- se fossero d'accordo con l'affermazione che “teorizzare è una perdita di tempo”.
Art. 8 è violato, a maggior ragione, nel caso in cui al candidato non venga reso noto il criterio di valutazione delle sue risposte, e che la partecipazione al test , pur non essendo obbligatoria, deve essere giustificata, e che non vi sono sufficienti garanzie di anonimato. Tuttavia, nel caso di specie, non sono stati ravvisati gli estremi di una lesione diretta dei diritti sindacali per cui è stato rigettato il ricorso ex art. 28 Legge 300/70 (Pretura di Pisa 30.3.1999).

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