Adempimenti

Rilascio del Durc anche se è in corso un contenzioso

di Antonio Carlo Scacco

A fronte di crediti non ancora iscritti a ruolo per i quali sia pendente un ricorso amministrativo, il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) può essere rilasciato, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 24 ottobre 2007, sino alla decisione che respinge il ricorso. Se è pendente un contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, a meno che il giudice non abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio.

Per i crediti già iscritti a ruolo il Durc è rilasciato, in pendenza di ricorso amministrativo o giudiziario, se è stata disposta la sospensione della cartella esattoriale. Tali circostanze sono da considerarsi cause non ostative al rilascio del Durc, il che significa che l'impresa è considerata regolare sotto il profilo della regolarità contributiva finché il contenzioso in essere non risulta concluso. Sono altresì da considerarsi straordinarie e, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva, anche se la norma nulla dice circa la situazione di regolarità/irregolarità dell'impresa richiedente nelle more della proposizione di un ricorso amministrativo o giudiziario. Se quest'ultimo non è stato esperito, pertanto, e l'impresa non ha i requisiti per ottenere la certificazione di regolarità contributiva, non sarà possibile il rilascio del Durc. È irrilevante, in proposito, che l'impresa manifesti agli istituti o enti demandati la volontà di opporsi alla futura notifica della cartella di pagamento o di intraprendere entro una certa ragionevole data un contenzioso giudiziario avverso l'accertamento ispettivo (v. Minlav interpello n. 64/2009).

Nel caso del ricorso amministrativo vige la regola secondo cui il decorso del tempo massimo per la decisione senza che l'istituto o l'ente si sia pronunciato si considera di per sé decisione (silenzio rigetto) ed il ricorso si intende respinto. Pertanto, in mancanza di ricorso giurisdizionale, il DURC non potrà essere rilasciato. Fa eccezione a tale regola l'Inps, per il quale, in omaggio alla sua autonomia regolamentare, non si applica la regola del silenzio rigetto per i ricorsi amministrativi (cfr. Minlav Nota 18 giugno 2010 n. 10849) con la conseguenza che l'Istituto potrà attestare la regolarità contributiva fino alla decisione.

È opportuno notare che, differentemente da quanto accadeva in passato, l'istituto o ente è sempre tenuto al rilascio del Durc in presenza di un ricorso amministrativo pendente (naturalmente se l'impresa possiede i necessari requisiti). Precedentemente infatti, nelle more del ricorso, la certificazione era condizionata ad una preliminare valutazione da parte dell'istituto o ente preposto al rilascio, volto ad accertare (in modo del tutto discrezionale) se il medesimo avesse ad oggetto questioni controverse o interpretative e comunque fosse adeguatamente motivato e non manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi.

Si ricorda inoltre che dal 31 maggio 2010 non è più prevista la facoltà degli enti previdenziali di sospendere l'attività dell'agente di riscossione a seguito della presentazione di un ricorso amministrativo o in relazione a ricorsi pendenti, ad eccezione di taluni provvedimenti di sospensione relativi a causali contabili (ad esempio pagamenti già effettuati ma non ancora acquisiti), amministrative (ad es. crediti già dilazionati ma non ancora notificati) o giudiziarie (ad esempio, ordinanze di sospensione dell'esecutività della cartella).

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