Rapporti di lavoro

Cittadini ExtraUe, quindicimila ingressi per formazione e tirocini

di Alberto Rozza

Per il triennio 2014-2016, il ministero del Lavoro ha autorizzato l'ingresso di 15.000 cittadini extracomunitari residenti all’estero intenzionati a svolgere in Italia tirocini formativi funzionali al completamento di un percorso di formazione oppure a frequentare corsi di formazione professionale.


È stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Uufficiale numero 254 del 31 ottobre 2014, il decreto 25 giugno 2014 con il quale vengono concessi rispettivamente 7.500 ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono frequentare corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi e 7.500 ingressi per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

La determinazione del contingente originariamente era prevista dal Testo unico per l’immigrazione annualmente (il decreto ministeriale 16 luglio 2013 aveva determinato il contingente per il solo anno 2013 in diecimila ingressi), ma dopo la modifica disposta dal decreto legge 76/2013 (legge 99/2013) è diventata triennale. Il decreto deve essere emanato entro il 30 giugno.

La pubblicazione del decreto ministeriale rappresenta non solo un’occasione per lo straniero, per fare ingresso regolarmente in Italia, ma anche un’opportunità, per le aziende, di instaurare, al termine del periodo di tirocinio, un rapporto di lavoro, dato che il permesso per motivi formativi può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, sempre che si rientri nel limite delle quote stabilite dal decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo e assegnate a questa conversione.

La fonte normativa è l’articolo 27, lett. f) del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/98) che prevede l’ingresso in Italia, al di fuori dei flussi, di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Tale disposizione normativa ha trovato attuazione nel Dpr 394/1999 e successive modificazioni, che, all’articolo 40, comma 9 lettera a), ha previsto che un cittadino extracomunitario possa svolgere in Italia un addestramento professionale attraverso un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. A questo si aggiunge anche l’articolo 44bis, comma 5, sempre dello stesso regolamento attuativo, che ha previsto la possibilità, per lo straniero, di fare ingresso nel territorio nazionale al fine di frequentare corsi di formazione professionale (organizzati da enti di formazione accreditati ex articolo 142, comma1, lettera d), del Dlgs 112/98) finalizzati al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un visto d'ingresso per studio.
Per l’avvio del tirocinio è necessario osservare la nuova procedura prevista dall’Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 che ha approvato le linee guida, la modulistica e le modalità operative con le quali deve avvenire l'ingresso dei cittadini extracomunitari per motivi formativi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©