Rapporti di lavoro

Traffico e conversazioni telefoniche del lavoratore, cosa è ammesso e cosa è vietato

di Rossella Schiavone

Controllo dei tabulati telefonici
Per il datore di lavoro è lecito effettuare l'esame manuale dei tabulati ai fini della verifica del traffico telefonico dei propri dipendenti, in quanto tale attività non comporta l'utilizzo di strumenti di controllo che possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge 300/70.

Registrazione delle telefonate
Il contenuto delle conversazioni telefoniche è costituzionalmente tutelato e la libertà e la segretezza di tale forma di comunicazione può essere limitata solo per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (articolo 15 della Costituzione). Tuttavia per il datore di lavoro è importante verificare che i propri dipendenti non abusino del telefono aziendale per motivi personali e non di servizio. Dagli inizi degli anni 2000, con un'inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza degli anni '80 e '90, l'orientamento giurisprudenziale costante concorda sulla legittimità del licenziamento del dipendente che utilizzi il telefono aziendale per fini personali e sulle liceità dei controlli diretti a verificare la correttezza dell'utilizzo del telefono messo a disposizione del lavoratore, purché la verifica non si trasformi in un controllo dell'attività lavorativa.

Apparecchi di rilevazione delle telefonate
La Cassazione (sentenza 4746/2002) ha affermato che sono fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo 4 della legge 300/1970, i cosiddetti controlli difensivi, diretti ad accertare le condotte illecite del lavoratore, fra cui, per esempio, l'utilizzo di apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate. Nella stessa sentenza la Corte ha ritenuto che l'abuso del telefono aziendale costituisce giustificato motivo di licenziamento indipendentemente dall'entità del danno creato al datore di lavoro.

Divieto di effettuare telefonate personali
Per difendere i propri interessi, il datore di lavoro, può inserire nel codice disciplinare il divieto di effettuare telefonate personali prevedendo anche la sanzione espulsiva in caso di reiterate violazioni. Chiaramente non è possibile prevedere un divieto assoluto di effettuare telefonate personali per cui è consigliabile ammetterle per necessità impellenti: a questo punto il datore di lavoro dovrà valutare, caso per caso, quando un uso personale sia giustificato da necessità impellenti (per esempio quante telefonate siano giustificabili in un dato periodo) e quando si sfori nell'uso eccessivo che diventi abuso. A tal proposito, la Corte di cassazione (sentenza 10062/2002), ha affermato che la continua reiterazione di una condotta vietata dal codice disciplinare ed oggetto di specifici richiami dell'azienda, fa venire meno la fiducia del datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente. Tuttavia, per evitare di violare la privacy del dipendente il datore di lavoro dovrebbe farsi firmare dal lavoratore il consenso ad effettuare verifiche sui dati relativi alle telefonate effettuate e lo informi quando vi accede o del fatto che vi accederà sistematicamente. Sempre sull'argomento la Suprema corte (sentenza 22066/2007), ha riconosciuto la liceità di un licenziamento intimato a un dipendente che aveva utilizzato il cellulare aziendale per effettuare telefonate a chat-line senza digitare un codice che gli avrebbe addebitato i costi delle stesse perché telefonate non inerenti la prestazione lavorativa.

Mancata vigilanza sul telefono aziendale assegnato
È ammissibile sanzionare un lavoratore che non abbia vigilato sul telefono assegnatogli creando un danno all'azienda. A tal proposito, la Corte di cassazione ha ritenuto lecita una sanzione espulsiva intimata in un caso in cui era emerso che l'abuso del telefono aziendale non era stato opera del dipendente cui l'apparecchio era stato assegnato, bensì di un terzo (sentenza 15534/2007), ovvero dal figlio di quest'ultimo. Dinanzi a tale situazione la Cassazione ha concordato con il datore di lavoro che ha ritenuto il proprio dipendente responsabile di non aver vigilato sul telefono assegnatogli dall'azienda.

Apparecchiature che controllano i costi telefonici
In merito all'installazione di apparecchiature finalizzate ad effettuare un controllo dei costi del servizio telefonico nonché una più corretta e puntuale imputazione contabile di tali costi alle singole unità organizzative, il ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello 218 del 2006, ha chiarito che:
• l'imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso, non permette neanche incidentalmente il controllo dell'attività dei lavoratori, per cui tale fattispecie non rientra nella procedura di cui al comma 2, articolo 4, della legge 300/1970;
• qualora l'imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti.

Registrazioni delle conversazioni telefoniche
Ascoltare o registrare le conversazioni telefoniche è vietato dal codice penale (articoli 617 e 617-bis) e l'assenso del lavoratore non esclude la consumazione del reato. Tuttavia, in linea con le risposte del ministero del Lavoro ai vari interpelli sull'argomento (numero 218/2006 e 2/2010) se i controlli sono effettuati a campione e non è identificabile il lavoratore né gli altri soggetti coinvolti nella telefonata non vi è reato né si viola la privacy, né, tanto meno, si entra nel campo di applicazione dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in quanto, in tali circostanze, non si è dinanzi a un controllo della prestazione lavorativa ma dinanzi a un controllo considerato di tipo difensivo.

Ordini telefonici bancari
Il regolamento Consob di attuazione del Dlgs 58/1998, concernente la disciplina degli intermediari - adottato con delibera 11522 del 1998 e successive modifiche - prevede, per gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori, un obbligo di registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Per il ministero del Lavoro (nota 21355/2013), poiché i sistemi di registrazione in questione possono permettere il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ferma restando la sussistenza dei presupposti normativi previsti dall'articolo 4 della legge 300/1970 che ne legittimano l'installazione, è necessario un previo accordo con le Rsa o, in mancanza, va chiesta la prevista autorizzazione alla Dtl competente.

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