Rapporti di lavoro

Appalti pubblici e anticorruzione, nuove indicazioni per la qualificazione delle imprese

di Mario Gallo

L'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC) ha emanato una serie d'importanti indicazioni in materia di appalti pubblici contenute nel “Manuale dell'Autorità sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” (comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.251).
Si tratta, invero, di un provvedimento particolarmente atteso che aggiorna, integra e razionalizza circa 300 atti tra Determinazioni, Comunicati e Deliberazioni emanati negli ultimi 15 anni, dal 1999 ad oggi, dall'Autorità, e al tempo stesso è uno strumento di prevenzione dei conteziosi oltre che dei fenomeni di corruzione.
Nelle oltre quattrocento pagine di tale manuale l'Autorità ha così completamente riscritto e resi organici una serie di orientamenti che riguardano il delicato sistema di qualificazione delle imprese che intendono partecipare alle gare di appalto nonché le verifiche, più puntuali, ai fini dell'accertamento dell'indipendenza di giudizio delle società organismi di attestazione (SOA) e della vigilanza sulla loro attività.


Le indicazioni sui requisiti generali in materia di lavoro, previdenza e sicurezza
Per quanto riguarda i requisiti generali di qualificazione previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006, l'Autorità ha fornito, tra l'altro, una serie d'indirizzi molto importanti in materia di lavoro, previdenza e sicurezza; in particolare, per quanto riguarda quello di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, c.1, lett. e), secondo l'Autorità tali infrazioni per costituire causa autonoma di interdizione alla qualificazione devono essere connotate dalla gravità e risultare definitivamente accertate.
Innovativo appare proprio il richiamo della definitività dei provvedimenti che si realizza, sottolinea l'Autorità, a seguito di una sentenza passata in giudicato qualora l'infrazione configuri un reato, ovvero nell'ipotesi in cui un provvedimento amministrativo sia divenuto inoppugnabile qualora la violazione configuri un mero illecito amministrativo.
Altri chiarimenti, inoltre, riguardano le violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di tributi, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione in presenza di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n.231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 – sospensione dell'attività d'impresa per l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza – oltre che di DURC e di attestazione dell'osservanza della normativa a tutela dei disabili ex legge n.68/1999.


Gli orientamenti sui requisiti speciali
L'Autorità ha fornito anche delle indicazioni sui requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 79 del D.P.R. n. 207/2010, che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono ottenere l'attestato di qualificazione dalla SOA e che riguardano l'adeguatezza della capacità economica e finanziaria, della dotazione di attrezzature tecniche, dell'idoneità tecnica e organizzativa e dell'organico medio annuo.
In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo requisito l'Autorità ha precisato che l'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza e ad esclusione del costo della formazione del personale.
Sono numerosi i documenti che il datore di lavoro dovrà presentare a tal fine alla SOA – modelli DM10/Uniemens, i versamenti all'Inail, alla Cassa edile o altri istituti, etc. – che dovrà, poi, verificare la coerenza tra le dichiarazioni prodotte in merito ai costi sostenuti per il personale dipendente e i dati riportati sulla documentazione fiscale acquisita per la dimostrazione della cifra di affari, nonché verificare la qualifica e la tipologia di inquadramento attraverso i DM10/Uniemens.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©