Rapporti di lavoro

Dimissioni per maternità/paternità: chiarimenti del Ministero sul preavviso

di Michele Regina

In caso di dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre è dovuto il preavviso?
Il Ministero del Lavoro fornisce la propria risposta ad interpello n. 28 del 7 novembre 2014.
L'ARIS, Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari, in proposito ha chiesto parere del Ministero in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l'osservanza del preavviso sancito dall'art. 2118 c.c.
L'ARIS ha richiesto se la norma sia riferita alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno.
Il Ministero, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, ha chiarito la propria posizione.
La legge 92/2012 (Legge Fornero) ha innovato la normativa per la quale la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni, rassegnate dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, devono essere convalidate dal locale servizio ispettivo della DTL.
Pertanto la novella della L. n. 92/2012 alla disposizione in esame ha comportato l'estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di rafforzare la tutela e la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.
Per quanto concerne l'obbligo di preavviso contrattuale nella fattispecie di dimissioni, l'art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”.
La disposizione - per il Ministero del Lavoro - è riferita all'ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste- evidentemente - il divieto legale di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino.
Quanto sopra è riferito al fatto che le modifiche normative relative all'estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle sole dimissioni.
Ed infatti nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, solo se abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio (vedi Interpello 6/2013) . Detta disposizione si applica anche al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità e nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

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