Rapporti di lavoro

Dirigenti e licenziamenti collettivi

di Angelo Zambelli

È stata approvata definitivamente ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 di ieri la Legge Europea 2013-bis che, all'art. 16, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi ove sia coinvolto il personale dirigente.
L'importante intervento legislativo prende le mosse dalla procedura di infrazione n. 2007/4652, con la quale la Commissione Ue aveva contestato all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 98/59/CE, a causa dell'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalle garanzie procedurali previste dalla norma comunitaria in materia di licenziamenti collettivi nonché dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 13 febbraio 2014 - causa C-596/12 - che ha condannato il nostro Paese per la mancata applicazione ai dirigenti delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative, sempre, ai licenziamenti collettivi.
La novella, pertanto, pone fine all'annosa questione concernente l'applicabilità ai dirigenti delle procedure di licenziamento collettivo e risolve dubbi su aspetti non affrontati dalla Corte di Giustizia quali l'estensione ai dirigenti dei criteri di scelta e del regime sanzionatorio previsti dalla Legge n. 223/1991.
Ed invero, intervenendo nel modificare l'art. 24, il Legislatore ha, in primo luogo, precisato che anche i dirigenti devono essere computati nell'organico aziendale ai fini della verifica del superamento o meno della soglia dimensionale prevista dall'art. 24. Il legislatore ha previsto, inoltre, l'applicazione ai dirigenti delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi vigenti per le altre categorie di lavoratori. La comunicazione di avvio della procedura dovrà, conseguentemente, essere trasmessa anche alle associazioni di categoria dei dirigenti che avranno diritto di partecipare al tavolo negoziale, seppur «in appositi incontri».
La Legge Europea introduce, poi, un'ulteriore modifica all'art. 24, stabilendo che l'individuazione dei dirigenti da licenziare dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di scelta di legge o di quelli convenuti al tavolo negoziale.
La novella, infine, prevede un regime sanzionatorio che tiene conto delle peculiarità della categoria dirigenziale. Viene, infatti, introdotta un'unica sanzione per l'ipotesi di violazione delle procedure richiamate dall'art. 4, comma 12, ovvero dei criteri di scelta, consistente nel pagamento di un'indennità «in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione …». Dopo aver previsto l'indennità nella misura tra dodici e ventiquattro mensilità della retribuzione, la riforma fa espressamente salve «le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro». Sul punto, la norma potrebbe prestarsi a differenti interpretazioni. Si potrebbe ritenere – da un lato – che, ove sia applicato un contratto collettivo, trovino applicazione anche per tale nuova fattispecie le disposizioni previste per il licenziamento “ingiustificato” che attribuiscono al dirigente il diritto all'indennità supplementare. Dall'altro lato, il dato letterale della disposizione legislativa deporrebbe per una differente e maggiormente condivisibile interpretazione, se si considera che la norma non utilizza il termine “indennità supplementare” ma solo “indennità”. In altre parole, sembrerebbe che il Legislatore abbia introdotto una sanzione ad hoc per i licenziamenti collettivi dei dirigenti, diversa ed autonoma rispetto a quella prevista per il licenziamento individuale ingiustificato. Con la conseguenza che, se i contratti collettivi non stabiliscono o non stabiliranno alcunché in merito alle conseguenze sanzionatorie in materia di licenziamenti collettivi, troverà applicazione esclusivamente quanto previsto dalla nuova legge ed il dirigente non potrà pretendere l'indennità supplementare prevista per il licenziamento individuale “ingiustificato”.

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