Rapporti di lavoro

Rafforzata la sicurezza sul lavoro con la nuova legge europea

di Pietro Gremigni

Valutazione dei rischi più rapida nelle nuove iniziative produttive e norme più chiare in materia di sicurezza sulle navi da pesca. E' questo l'effetto dell'adeguamento della legge italiana operato dalla nuova legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea 2013-bis), a due procedure di infrazione alle regole comunitarie, pena l'applicazione di pesanti sanzioni.

Sicurezza sul lavoro e valutazione rischi - L'art. 13 della legge europea integra l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 (testo unico sicurezza) in relazione alla tempistica di redazione del documento di valutazione dei rischi.
La regola generale prevista dal Testo unico di sicurezza è che in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.
La novità con la recente legge europea è nell'avere inserito la regola secondo cui, anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento dei principali obblighi legati alla valutazione dei rischi, e darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, lo stesso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L'evidenza consiste nell'indicare i seguenti elementi obbligatori: le misure preventive da adottare e il programma nonché le procedure attuative; la mansioni che espongono a rischi specifici, il nominativo del rappresentante dei lavoratori.
L'altra modifica riguarda la rielaborazione della valutazione dei rischi. L'art. 29 del Testo unico sicurezza prevede, l'obbligo di attuarla immediatamente, consultando RSL, responsabile del servizio preventivo e medico competente:
- in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali.
La novità, grazie alla legge europea, consiste ora nell'obbligo del datore di lavoro di dare comunque immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Navi da pesca – A seguito dell'avvio di una procedura di infrazione per il mancato coordinamento della disciplina sulla sicurezza a bordo delle navi da pesca con quella generale del testo unico, l'art. 15 della legge europea prevede in modo più chiaro della formulazione precedente, che gli obblighi previsti dal D.Lgs 298/1999 in materia di sicurezza sulle navi da pesca, trovino applicazione, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da pesca esistente.

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