Agevolazioni

Sblocca Italia, le novità sull'indennità di volo

di Massimo Braghin

Il D.L. “Sblocca Italia” n. 133 del 12 settembre 2014 è stato convertito in Legge n. 164 dell'11 novembre 2014. Il Decreto Legge è stato emanato per adottare misure urgenti in materia di apertura dei cantieri, realizzazione di opere pubbliche, implementazione della digitalizzazione del Paese, perseguimento della semplificazione nella burocrazia, nonché per la previsione di misure in materia di gestione delle emergenze derivanti da condizioni di dissesto idrogeologico e conseguentemente per permettere la ripresa delle varie attività produttive.
Nell'ambito del D.L. in commento, una delle misure previste nell'ottica di far ripartire il “sistema Italia” e le sue attività, riguarda il settore aeroportuale, che, evidentemente, necessita di consistenti misure a sostegno dello stesso, al fine di giungere ad una corretta politica di contenimento dei costi, e, nel contempo, di realizzare miglioramenti strutturali e innovazioni.
A tale scopo, il D.L. n. 133/2014 ha disposto, per il triennio 2015-2017 che le indennità di volo siano esenti da contribuzione. Quindi, il primo intervento riguarda i rapporti di lavoro instaurati a livello di settore aeroportuale. La misura, introdotta a inizio 2014, doveva cessare di esistere alla fine dell'anno corrente.
La misura, evidentemente, è rivolta alle imprese, che ne traggono il principale vantaggio, e, correlativamente, non vi sono effetti negativi in termini pensionistici per i lavoratori, in quanto il medesimo D.L. ribadisce che dette indennità permettono comunque il riconoscimento della contribuzione figurativa in misura pari al 50% dell'indennità stessa.
Il testo di conversione in Legge interviene relativamente alla fattispecie riguardante il settore aeroportuale. E' utile ricordare che, nel rispetto del Codice della Navigazione, al personale impiegato, oltre alla retribuzione, viene erogata l'indennità di volo, che è stabilita dai CCNL o, in mancanza, dagli usi; quindi, nell'ambito di ogni azienda, è il contratto applicato che disciplina l'indennità di volo.
Sostanzialmente, la legge di conversione introduce un comma 8-bis al testo originario dell'art. 28 che, nell'ottica di garantire l'occupazione lavorativa nel settore, e possibilmente di incrementarla, pone una scadenza di 30 giorni dall'entrata in vigore della predetta Legge, entro la quale il Ministero dei Trasporti si impegna a promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali o la modifica di quelli esistenti.
Recentemente, sempre in materia di trasporto aereo, il D.L. n. 34/2014 ha introdotto una modifica nel D. Lgs. n. 368/2001, che dispone che è consentito apporre un termine al contratto di lavoro stipulato tra un'azienda di trasporto aereo o un'azienda esercente servizi aeroportuali, quando la prestazione sia relativa a servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un massimo di 6 mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di 4 mesi per periodi diversi, in misura non superiore al 15% dell'organico aziendale.

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