Adempimenti

Doppio debutto per voluntary disclosure e autoriciclaggio

di Matteo Ferraris

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre è stata pubblicata la legge n. 186/2014 che regola le procedure di emersione e rientro dei capitali detenuti illecitamente all'estero regolamentando anche il reato di autoriciclaggio. Il provvedimento introduce una procedura per la regolarizzazione delle violazioni connesse agli obblighi di monitoraggio fiscale accessibile da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Più precisamente, potrà aderire alla procedura di collaborazione volontaria chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi derivanti da investimenti o attività finanziarie all'estero.

Un provvedimento complesso che consta di un primo articolo, molto esteso, che si radica nel Dl 167/90, in cui introduce “collaborazione volontaria” (l'articolo 5- quater), regime di favore per l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. La finalità perseguita è, dunque, l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, attraverso uno strumento normativo congiunturale (scade il 30 settembre 2015) scambiando l'autodenuncia con sanzioni agevolate e disapplicazione della norma sul raddoppio dei termini di accertamento (in presenza di violazioni penalmente rilevanti).

Sono sanabili le violazioni effettuate entro il 30 settembre 2014 ma solo se il contribuente non ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento per violazioni relative all'ambito oggettivo di applicazione della procedura. La collaborazione potrà essere attivata con le modalità definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate; la procedura prevede la possibilità di determinare in misura forfetaria le imposte dovute nel caso in cui la media delle consistenze risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta sia inferiore a 2 milioni di euro. In tale circostanza, gli uffici potranno applicare un coefficiente di redditività pari al 5% sul valore complessivo della consistenza di fine anno, liquidando l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27%.

Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, è previsto uno speciale adattamento delle disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera. In considerazione della particolare collocazione geografica del Comune, detti contribuenti erano esonerati dalla compilazione del modulo RW in relazione alle disponibilità detenute in Svizzera, se derivanti da:
- redditi di lavoro,
- trattamenti pensionistici nonchè
- altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera.

L'art. 2 del provvedimento, inoltre, innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari all'estero, portandolo dagli attuali 10.000 a 15.000 euro.


Autoriciclaggio. Nuovo reato con impatto sui modelli organizzativi
Dopo un lungo dibattito parlamentare, giunge a definizione anche l'introduzione nell'ordinamento del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) vale a dire l'azione con la quale si sanziona chi nella commissione o nel concorso in un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è graduata in relazione alla gravità del reato presupposto: posto che l'autoriciclaggio costituisce un reato ulteriore associato delitto non colposo, la pena varia in funzione della gravità del predetto delitto. Il limite è fisato alla durata della reclusione: inferiore a 5 ani (reclusione da 1 a 4 anni oltre a una multa da 2.500 a 12.500 euro) oppure pari o superiore a 5 anni (reclusione da 2 a 8 anni (oltre a un'ammenda da 5.000 a 25.000 euro).

Si annota come la legge estenda al nuovo delitto l'ambito operativo non solo della confisca per equivalente, ma anche della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001. La novità comporta, dunque, l'aggiornamento dei modelli organizzativi dell'ente con particolare attenzione ai reati tributari fattispecie nelle quali è pressochè inevitabile commettere il nuovo delitto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©