Rapporti di lavoro

Confermati il ticket licenziamenti e i contributi a carico dei datori di lavoro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

La Naspi “eredita” i costi a carico dei datori di lavoro già previsti per finanziare l’Aspi. La contribuzione di finanziamento non subisce modifiche (contributo ordinario: 1,31%+0,3%; contributo addizionale: 1,4%, ove previsto) e resta invariata la disciplina del cosiddetto “ticket dei licenziamenti” introdotto dall’articolo 2, comma 31, della legge Fornero.

Il ticket

Dal 2013, infatti, in tutti i casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per una delle causali che danno titolo, anche solo teorico, all’Aspi e, dal maggio 2015, alla Naspi, è dovuta dai datori di lavoro una somma pari al 41% del massimale mensile di Aspi (da maggio 2015 della Naspi) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cioè 1.195 euro). Nell’anzianità vanno inclusi anche i periodi di occupazione con contratto a termine, laddove il rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui sia intervenuta una stabilizzazione che abbia dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40 per cento.

Come precisato dall’Inps, la previsione legislativa riguarda tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi il part time o il lavoro intermittente. Il ticket va calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi. Per i dipendenti con un’anzianità superiore a 3 anni, il contributo massimo dovuto, nel 2014, è stato pari a 1.467 euro (da rivalutare nel 2015 con riferimento alle interruzioni intervenute nei primi 4 mesi del prossimo anno).

Eccezioni

Ricordiamo che la somma, da pagare in unica soluzione, non è dovuta per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» di cui all’articolo 4 della legge 92/2012, nonché – limitatamente al triennio 2013-2015 – per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto in cui, comunque, sia garantita la continuità occupazionale e nelle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Inoltre, sono esclusi dal versamento i datori di lavoro chiamati a pagare il contributo di ingresso nelle procedure di mobilità previste dalla legge 223/1991.

Anche lo schema di decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti pone particolare attenzione al contributo. L’articolo 11 del provvedimento prevede la costituzione presso l’Inps del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, alimentato con la dotazione finanziaria del fondo per le politiche attive del lavoro istituito dalla legge di stabilità 2014, nonché, per il 2015, l’ulteriore somma di 32 milioni di euro derivante dal gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 92/2012. Il ticket, quindi, oltre a concorrere al finanziamento delle prestazioni Aspi e Naspi, servirà anche a implementare il nuovo Fondo dell’Inps.

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