Rapporti di lavoro

Tfr in busta paga, misure compensative per i datori di lavoro

di Paolo Rossi

La legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) prevede a favore dei datori di lavoro, a titolo di compensazione per il gravoso sforzo finanziario che potrebbero essere chiamati a sostenere, due distinte misure di sostegno, a seconda che il datore di lavoro abbia, o meno, una forza occupazionale superiore a 49 dipendenti.
Per i datori di lavoro fino a 49 dipendenti sono previsti due pacchetti, alternativi tra loro, di misure cosiddette compensative. Il primo consiste:
a) nella possibilità di dedurre un importo pari al 4% (6% per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente liquidato in busta paga;
b) nell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di Tfr liquidato in busta paga;
c) nella concessione di un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr liquidato in busta paga (comma 3, articolo 10, Dlgs n. 252/2005; la percentuale di esonero applicabile per l'anno 2015 è pari allo 0,28%).
In alternativa alle misure compensative appena elencate (ad eccezione dell'abbattimento del contributo al Fondo di garanzia Tfr, che resta in entrambi i casi operativo), i medesimi datori di lavoro potranno usufruire di un accordo-quadro (secondo pacchetto di misure) che sarà stipulato dai ministri del lavoro e delle finanze con l'Abi. L'accordo dovrà consentire di accedere al credito bancario allo stesso costo finanziario (o misure inferiori) cui è soggetto il Tfr (75% dell'Istat più coefficiente fisso dell'1,50%). Il credito così concesso dalle banche convenzionate sarà assistito dalla garanzia dello Stato, per tramite di un apposito fondo ad hoc che sarà istituito presso l'Inps (le cui norme di funzionamento saranno definite nel dettaglio con apposito Dpcm). I datori di lavoro che opteranno per tale sistema di compensazione saranno tenuti a contribuire all’istituendo fondo Inps nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella stessa percentuale della quota di Tfr liquidata in busta paga.
Per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti, le misure compensative disponibili sono solo quelle del primo pacchetto (vedi sub a), b) e c)). In sostanza, esse saranno tenute fuori dal credito agevolato con garanzia statale.

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