L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Addizionali regionali e comunali

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

La tassazione dei redditi di lavoro dipendente prevede il concetto del criterio di cassa (allargato). In caso di mancato pagamento delle retribuzioni la tassazione viene esclusivamente effettuata sulle somme effettivamente corrisposte , e così il conguaglio. Per le addizionali reg. com. calcolate nell'anno precedente ed indicate nel CUD dei lavoratori, da prelevare a rate nel successivo anno, sorge il dubbio se queste siano comunque dovute all'erario anche in assenza di prelevamento nei confronti del dipendente in quanto le retribuzioni non sono state pagate. Nell'eventualità in cui l'azienda non sia obbligata al versamento (per il criterio di cassa) chi diventa inadempiente , l'azienda o il lavoratore ?

Il reddito di lavoro dipendente è costituito dalle somme e dai valori che il dipendente percepisce nel periodo di imposta, compresi quelli percepiti entro il 12 gennaio dell’anno successivo (cd. principio di cassa allargato). Il reddito si forma a seguito della effettiva percezione della somma (retribuzione) e non perché sia semplicemente sorto il relativo diritto. L’articolo 23 del D.P.R. 600/1973 dispone che il datore di lavoro deve operare “all'atto del pagamento” una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Ne segue che, se la retribuzione non è stata effettivamente erogata (come sembra di capire dal tenore del quesito), il datore non può e non deve effettuare la ritenuta. Quest’ultima sarà computata al momento della effettiva corresponsione della retribuzione, applicando il regime fiscale relativo (ad esempio se la retribuzione viene corrisposta nell’anno successivo assumerà la configurazione di arretrato). Ne consegue che le retribuzioni maturate, ma non effettivamente corrisposte (e quindi non tassate), non vanno indicate nella certificazione unica e nel modello 770 relativi all'anno di maturazione.

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