Adempimenti

Aggiornamento 2015 delle retribuzioni convenzionali estere giornalisti

di Giovanni Scoz

L'INPGI, con propria circolare n. 2 del 23 gennaio 2015, riporta i valori delle retribuzioni da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti (italiani, comunitari ed extracomunitari) operanti nei Paesi Extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale (di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398) recepiti attraverso la lettura del Decreto del Ministero del Lavoro e della politica sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 15 gennaio 2015 (pubblicato in GU Serie Generale n.17 del 22-1-2015). Per l'anno 2015, con riguardo ai lavoratori aventi la qualifica di giornalista, i valori di tali retribuzioni convenzionali sono quelli qui sotto riportati:

Anno 2015
Fascia I:
Retribuzione Nazionale: da 0 a 3.730,89 Retribuzione convenzionale 3.730,89
Fascia II:
Retribuzione Nazionale: da 3.730,90 a 5.052,61 Retribuzione convenzionale 5.052,61
Fascia III:
Retribuzione Nazionale: da 5.052,62 a 6.374,33 Retribuzione convenzionale 6.374,33
Fascia IV:
Retribuzione Nazionale: da 6.374,34 a 7.696,05 Retribuzione convenzionale 7.696,05
Fascia V:
Retribuzione Nazionale: da 7.696,06 in poi 9.017,79

Si precisa che tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai giornalisti cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nonché ai giornalisti extracomunitari, purché titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

La Circolare dell'istituto previdenziale dei Giornalista ricorda inoltre che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità: al riguardo, ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato - dividendolo per dodici - il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.

In coda alla predetta Circolare viene precisato che la disciplina relativa all'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell'ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea). In altre parole sono esclusi dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali i giornalisti operanti nell'abito dei paesi comunitari (che sono, oltre all'Italia, anche i seguenti altri Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Romania e Ungheria.
Sono parimenti esclusi dall' applicazione dei predetti valori di riferimento i giornalisti impiegati nei Paesi dello Spazio See (Islanda, Norvegia, Liechtenstein), in Svizzera e in Turchia, e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all'Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex-Jugoslavia (vale a dire Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela e Vaticano.

Con questa seconda circolare quindi, unitamente alla Circolare Inpgi n. 1 del 20 Gennaio (che aveva definito i minimali e massimali 2015) si completa il quadro ove attingere i parametri di riferimento per il corretto conteggio del carico previdenziali per i Giornalisti (dipendenti e autonomi).

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