Adempimenti

Minimali e massimali Inps per l’anno 2015

di Luca Vichi

Con la circolare n. 11 del 23 gennaio 2015 l'Inps ha comunicato per l'anno 2015 il limite minimo di retribuzione giornaliera ed ha aggiornato gli altri valori utili al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.


Trattamento minimo di pensione e minimale contributivo
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (minimale contrattuale).
Tale minimale non può a sua volta essere inferiore al minimale giornaliero di retribuzione annualmente stabilito dall'Inps (minimale legale) e pari al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Per l'anno 2015 tale trattamento minimo mensile risulta pari a euro 501,89, mentre il minimale legale giornaliero viene fissato in euro 47,68.
In caso di lavoratori a tempo parziale il minimale legale orario per l'anno 2015 è pari a euro 7,15 (= euro 47,68 x 6/40).


Contributo aggiuntivo Ivs 1%
I lavoratori iscritti in regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a loro carico inferiori al 10% sono tenuti a versare un contributo aggiuntivo dell'1% sulla parte di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l'anno 2015 tale limite risulta pari a euro 46.123,00 annui, corrispondenti a euro 3.844,00 mensili.


Massimale contributivo e pensionabile
Per l'anno 2015 il massimale contributivo e pensionabile viene fissato in euro 100.323,52 che, arrotondato all'euro, è pari a euro 100.324,00.
Si ricorda che tale massimale rileva esclusivamente per:
• i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che si iscrivono, a decorrere dal 1° gennaio 1996, a forme pensionistiche obbligatorie;
• coloro che optano per il sistema pensionistico contributivo.


Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Ciò determina che, ai fini dell'accredito dei contributi:
• il limite settimane risulta pari a euro 200,76;
• il limite annuale risulta pari a euro 10.440,00.


Altri importi
Sempre con riferimento all'anno 2015 la circolare n. 11/2015 precisa quanto segue:
• il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è pari a euro 67,14;
• l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a euro 2.086,24;
• il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è pari a euro 26,49, da ragguagliare comunque a euro 47,68;
• la retribuzione convenzionale per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958 è fissata in euro 662 mensili (euro 26,49 x 25 giorni).

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