Rapporti di lavoro

Doppie imposizioni tra Italia e Messico, rafforzato lo scambio di informazioni tributarie

di Andrea Costa

Con la legge 29 dicembre 2014, n. 203, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2015, n. 22, è stata data ratifica ed esecuzione al Protocollo sottoscritto a Città del Messico il 23 giugno 2011 di modifica della Convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (protocollo dell’8 luglio 1991).

Il fulcro del provvedimento, emanato nell’ambito della materia della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione italiana, riguarda l’articolo 25 della Convenzione del 1991, rubricato Scambio di informazioni, disponendone la soppressione e la sostituzione con quanto previsto dall'articolo 26 del Modello Ocse contro le doppie imposizioni, nella versione antecedente la variazione approvata in data 17 luglio 2012 (l'accordo tra le parti è infatti stato raggiunto in data antecedente, il 23 giugno 2011).

La modifica dell'articolo 25 della Convenzione si è resa necessaria al fine di intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni tra l'Italia e il Messico, con l'obiettivo, tra l'altro, di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, con prevedibili, ancorché non determinabili ex ante, effetti positivi in termini di gettito fiscale.

Tale accordo costituisce un'ulteriore conferma dell'imporsi di un nuovo approccio, adottato a livello internazionale, orientato:
-ad estendere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati con riferimento ogni tipologia di imposta,
-a “disconoscere” il segreto bancario.

Nel tempo, sulla scia di tali principi, è stata emanata la direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (che ha provveduto ad abrogare la direttiva 77/799/Cee, ed è stata attuata in Italia con Dlgs 4 marzo 2014, n. 29), è stato modificato l'articolo 26 del Modello Ocse, ed è stata rilasciata, il 19 marzo 2014, una dichiarazione comune da parte di 44 Stati impegnatisi ad adottare, nel rispetto di definite scadenze, un nuovo standard globale sullo scambio automatico di informazioni predisposto dall'Ocse (in merito sia l'Italia, che il Messico risultano tra i primi sottoscrittori).

La definizione del nuovo accordo consente inoltre al Messico di poter raggiungere quegli standard di legalità e trasparenza necessari all'inclusione nelle white lists. Più nel dettaglio, il Protocollo si compone di tre parti. La prima, di carattere formale, è rivolta ad aggiornare la denominazione della “autorità competente” italiana, ovvero il ministero dell’Economia e delle finanze.

La seconda, diretta tra l'altro a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale, prevede lo scambio di informazioni ritenute “verosimilmente pertinenti”:
-per applicare le disposizioni della Convenzione, o
-per l'amministrazione, o
-per applicare le leggi interne relative a qualsiasi tipologia di imposta,
a nulla rilevando l'eventuale rifiuto dovuto alla circostanza che esse siano “detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario”. L'inopponibilità del segreto bancario risulta, dunque, un elemento determinante introdotto dal Protocollo, fondamentale per un trasparente scambio di informazioni tra i Paesi interessati. È inoltre previsto che le informazioni ricevute debbano essere trattate dalle autorità competenti nel rispetto degli obblighi di segretezza e comunicate unicamente alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o del controllo delle attività precedenti.

In ogni caso il Protocollo non consente di imporre ad uno Stato contraente:
-di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente,
-di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente,
-di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Lo Stato contraente non può rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dall'altro Stato solo perché lo stesso non ha un interesse ai propri fini fiscali.

Un terza, ultima, previsione riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, disposta dopo trenta giorni la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti comunicano il completamento delle procedure costituzionali necessarie. Il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.

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