Rapporti di lavoro

Pubblica amministrazione: stretta sugli incarichi a chi è in pensione

di Antonio Carlo Scacco

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 37 del 14 febbraio 2015 la circolare della Funzione pubblica 4 dicembre 2014, n. 6, contenente gli indirizzi operativi circa le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 6 del decreto legge 90/2014 sul conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza nelle amministrazioni pubbliche.

Si tratta di un vero e proprio giro di vite rispetto alla precedente disciplina, che limitava il divieto di conferimento ai soli incarichi di studio e consulenza attribuiti a coloro che, nell'anno di servizio precedente il collocamento in quiescenza, avessero svolto nella stessa amministrazione funzioni corrispondenti all'incarico. La novella non solo estende il divieto ai lavoratori in quiescenza del settore privato, ma aggiunge agli incarichi di studio anche gli incarichi dirigenziali e direttivi in organi di governo delle amministrazioni.

La finalità è chiara: favorire il ricambio generazionale e impedire la diffusa prassi di affidare incarichi a soggetti collocati a riposo, di fatto aggirando l'istituto della quiescenza. I nuovi divieti si applicano ai soli incarichi conferiti a partire dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge 90. È opportuno notare che la nuova disciplina si aggiunge alle precedenti già contenenti restrizioni di vario genere (ad esempio in tema di incompatibilità e inconferibilità, spese per consulenze, retribuzione nelle pubbliche amministrazioni ,ecc.).

La condizione ostativa si verifica al momento del collocamento in quiescenza, ma la circolare si premura di mettere in guardia le amministrazioni dall'adottare comportamenti elusivi, consistenti nel conferire incarichi a soggetti prossimi alla pensione ma non ancora, formalmente, in quiescenza.

È sempre possibile, in ogni caso, il conferimento di incarichi a titolo gratuito, sia pure per un tempo limitato (non superiore a un anno), non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione (il che rende possibile il conferimento di più incarichi a titolo gratuito in diverse amministrazioni, nei limiti temporali descritti).

La nuova disciplina, proprio per il suo carattere restrittivo, si applica solo nei casi previsti, esclusa ogni interpretazione estensiva ed analogica. Ciò consente di includere, tra le eccezioni consentite, numerose casistiche illustrate, peraltro non esaustivamente, dalla circolare. Ad esempio sarà possibile ad un soggetto pensionato in età relativamente bassa, prestare servizio in un determinato ruolo della pubblica amministrazione che preveda una alta età pensionabile (ad esempio, carriera giudiziaria). Potranno essere consentiti, inoltre, incarichi non dirigenziali/direttivi o che non siano strettamente di studio o consulenza (ad esempio, incarichi professionali inerenti attività legale o sanitaria). Eccezioni sono previste anche per gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto di ricerca, gli incarichi di docenza e gli incarichi dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici.

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