Rapporti di lavoro

Modello 730/2015: pubblicate le specifiche tecniche con modifiche alle procedure di trasmissione del 730/4

di Matteo Ferraris

Un ulteriore tassello si aggiunge alla definizione del quadro operativo per la campagna di assistenza fiscale 2015: sul sito dell’agenzia delle Entrate è disponibile il provvedimento che approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli di dichiarazione 2015.
Rammentiamo che con provvedimento del 15 gennaio 2015 sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
Le specifiche tecniche testè approvate servono, dunque, a realizzare il consueto adempimento afferente la trasmissione dei dati in via telematica alle Entrate da parte dei Caf, dei professionisti abilitati e dei sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale nell'anno 2015. I dati oggetto di trasmissione sono quelli oggetto di loro elaborazione.
Il provvedimento dedicato al 730/15 si presenta, come consuetudine, più articolato degli analoghi tracciati predisposti per le altre dichiarazioni fiscali. La ragione di ciò è da imputare al fatto che il provvedimento contiene dati aggiuntivi rispetto alle specifiche tecniche da adottare per la trasmissione alle Entrate dei dati contenuti nei modelli 730 e nella scheda relativa alla scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. I dati supplementari sono relativi alla gestione del flusso telematico relativo ai modelli 730/4 e 730/4 integrativo contenenti i risultati finali delle dichiarazioni che, successivamente, l'Agenzia invierà telematicamente ai sostituti d'imposta, e degli stessi modelli 730-4 e 730-4 integrativo da inviare direttamente all'Inps e al Mef, in qualità di sostituti d'imposta.
Di particolare interesse è, poi, l'allegato “C” dello stesso documento che consente di registrare le novità del modello 730 attraverso le nuove istruzioni (evidenziate a colore) rivolte a sostituti d'imposta, Caf e professionisti per lo svolgimento dell'assistenza fiscale. Si tratta di circa 300 pagine in cui si possono agevolmente cogliere innovazioni apportate alle regole di compilazione, come quella che prevede l'evidenza del contribuente “tutelato” o minore ovvero le nuove regole relative alle addizionali attraverso l'evidenza del domicilio fiscale o, ancora, quella che annuncia la presenza della scheda relativa alla scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici. Prima di rinviare alla consultazione del documento, si registra l'importante avvertenza secondo cui ciascun codice fiscale indicato nel prospetto dei familiari a carico deve essere registrato in Anagrafe Tributaria, pena lo scarto della dichiarazione in fase di accettazione senza possibilità di conferma della stessa, e l'ampio spazio riservato al “bonus Irpef”.
Il provvedimento preannuncia un ulteriore provvedimento con cui saranno fornite le istruzioni per la trasmissione delle buste contenenti la scheda per la scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, ma la principale innovazione del provvedimento in commento riguarda il flusso relativo alla comunicazione dei risultati contabili.
Come noto, l'Agenzia comunica telematicamente i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso. Al paragrafo 4.2 si evidenzia che, qualora non fosse possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l'Agenzia darà comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area autenticata del sito internet delle Entrate nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata. Si tratta di un'innovazione rispetto al passato, quando la comunicazione veniva restituita all'intermediario per la successiva trasmissione analogica del documento.
Ulteriore specifica operativa è quella recata al paragrafo 4.3: il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata senza essere tenuto alle relative operazioni di conguaglio, deve comunicare tale situazione all'Agenzia. La modalità di tale comunicazione è telematica, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, e coinvolge il codice fiscale del soggetto per il quale il sostituto non è tenuto ad effettuare il conguaglio.

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