Rapporti di lavoro

Modello 770 semplificato e ordinario, approvate le specifiche tecniche

di Matteo Ferraris

Dopo l’approvazione dei modelli, avvenuta lo scorso 15 gennaio, si completa anche la dotazione delle informazioni e delle istruzioni operative per la “sopravvissuta” dichiarazione 770 (Semplificato e Ordinario).
Come noto i contenuti della dichiarazione semplificata sono ampiamente anticipati dalle comunicazioni tramite la certificazione unica, in scadenza il prossimo 7 marzo (differito al successivo 9 marzo); ciò nonostante è stata mantenuta la dichiarazione 770. Ovviamente non ci si attendeva l'abrogazione della dichiarazione in quanto la norma che la prevede non è stata oggetto di revisione; poteva, al contrario, risultare utile un alleggerimento del contenuto, posto che il modello 770 semplificato ripropone sostanzialmente i dati della certificazione unica, integrando tali informazioni con alcuni dati.
In realtà la funzione di una dichiarazione “finale” risulta funzionale non solo all’Agenzia ma anche ai sostituti (meno ai professionisti che, ovviamente, devono gestire un adempimento supplementare) per consentire una piena quadratura degli elementi oggetto di dichiarazione con gli importi relativi ai versamenti recati nei prospetti ST e SV oltre che nel prospetto SX; tale ultimo prospetto, ancora presente nella dichiarazione relativa al 2014, dovrebbe essere superato a seguito delle semplificazioni introdotte con il Dlgs 175/14 e attuate tramite la risoluzione 13/E/2013 che ha pubblicato i codici per la compensazione tramite F24 dei crediti vantati dai sostituti d’imposta in relazione a quelle fattispecie di compensazioni che, sino al 2014, potevano essere compensate internamente e, conseguentemente, descritte nel 770 attraverso l’ausilio del prospetto SX.
La dichiarazione 770 risulta utile, poi, oltre che ad integrare i dati di dettaglio della gestione fiscale del trattamento di fine rapporto – per la quale la semplificazione potrebbe essere cosa utile – anche per la corretta quadratura delle operazioni in presenza di operazioni straordinarie.
Tanto premesso con i provvedimenti 23895/15 e 23917/15 dell’agenzia delle Entrate sono adottate le specifiche tecniche utili alla trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/15 Semplificato ed Ordinario, relativi all'anno 2014.
Le specifiche non presentano significative innovazioni rispetto alle analoghe istruzioni fornite per gli anni passati, ma colpisce la particolare enfasi con cui si ribadisce che il codice fiscale del contribuente può essere causa di scarto del flusso telematico: tale codice deve, infatti, essere registrato in Anagrafe tributaria.
Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall’agenzia delle Entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione in dichiarazione del precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.
Tale regola vale anche per il codice fiscale del rappresentante e per i codici fiscali da compilare in presenza di operazioni straordinarie.
Da ultimo le istruzioni ricordano che il comma 12 dell’articolo 3 del Dl 16/12 ha stabilito che nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all’anno d'imposta 2012, tutti gli importi devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Pertanto, tutti gli importi presenti nei modelli 770 semplificato e ordinario 2015 devono essere riportati mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

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