Rapporti di lavoro

Contratto di solidarietà e trasferimento di ramo d’azienda senza accordo con i sindacati

di Rossella Schiavone

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - annullando e sostituendo la precedente circolare n. 26 del 7 novembre 2014 - ha fornito indicazioni (circolare n. 28 del 14 novembre 2014) rispetto alla sua precedente circolare n. 20 del 25 maggio 2004 che viene integralmente richiamata, in ordine alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cigs (articolo 5, commi 5 ed 8, del Dl n. 148/93, convertito dalla legge n. 236/93).

Tra gli argomenti trattati dal ministero c'è la questione inerente il trasferimento di ramo di un'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile., in cui vi sia personale interessato da un contratto di solidarietà, tenendo presente che, in caso di trasferimento d'azienda o di parte della stessa - intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento - il rapporto di lavoro dei dipendenti continua con il cessionario.

Ebbene, nel caso di specie, la circolare chiarisce che è ammissibile che il medesimo contratto di solidarietà venga portato alla sua naturale conclusione da parte dell'azienda cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito accordo con le organizzazioni sindacali (da notare che, rispetto alla circolare n. 26/2014, poi annullata, non viene richiesta la presentazione di autonoma istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente).
La sottoscrizione dell'accordo sindacale diventa, quindi, la condizione essenziale senza la quale non è possibile per la cessionaria portare a conclusione il vecchio contratto di solidarietà.

Com'è noto, e come ribadito dalla citata circolare ministeriale n. 28/2014, la Direzione territoriale del lavoro competente effettua la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata dall'azienda in sede di proposizione dell'istanza e, tenendo conto degli indicatori economici-finanziari, delle cause del manifestarsi dell'eccedenza di personale. Il personale ispettivo della Dtl effettua, inoltre, ulteriori accertamenti, con cadenza trimestrale, sull'effettiva riduzione dell'orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, con riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale, sia a quelli operanti presso le diverse unità produttive decentrate. A seguito della verifica ispettiva viene compilata, altresì, una scheda informativa per la determinazione del contributo che permette di arrivare a calcolare l'importo dell'integrazione al lavoratore.

Qualora in fase di verifica venga accertato che sia cessata l'attività da parte dell'impresa in corso di solidarietà per qualunque causa come - a titolo esemplificativo – fallimento, liquidazione volontaria, coatta, ecc, gli ispettori individueranno unicamente l'ammontare della quota di contributo, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, spettante ai singoli lavoratori e segnaleranno alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del ministero del Lavoro l'avvenuta cessazione.
Analogamente, in caso di trasferimento di ramo d'azienda senza che, però, ci sia stato anche il richiesto accordo sindacale, gli ispettori segnaleranno al ministero la data in cui ha avuto luogo il trasferimento ex articolo 2112 del codice civile nonché, eventualmente, la mancanza dell'accordo de quo.

Quindi, in carenza di accordo sindacale i lavoratori passati al cessionario non saranno più interessati dal contratto di solidarietà e sarà interrotta l'erogazione del contributo relativo.
Inoltre, nel caso in cui, dopo il trasferimento, l'azienda cessionaria abbia comunque continuato ad applicare il contratto di solidarietà, continuando con la riduzione dell'orario pur non avendone diritto, a parere di chi scrive la stessa si potrebbe trovare a dover pagare ai lavoratori anche le ore non lavorate in quanto si ricadrebbe nella casistica in cui la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sia dipesa da fatto imputabile al datore di lavoro.

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