L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Assunzione di soci di snc

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

E' possibile l'assunzione come lavoratori dipendenti di 3 soci di snc nel seguente caso: 1 socio ha il 10%, 1 socio ha il 44%, 1 socio (che è anche coamministratore con il 4 socio/professionista iscritto alla cassa) ha il 45% - le mansioni svolte come dipendente non hanno nulla a che vedere con l'attività amministrativa.

L’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità circa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra la società di persone (ad esempio società in nome collettivo) ed il socio della medesima, si esprime a favore della ammissibilità in presenza di due condizioni: a) - la prestazione non deve integrare un conferimento previsto dal contratto sociale (socio d’opera); b) - il socio deve prestare l'attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di altro o di altri soci muniti di poteri di supremazia (vedi, ad esempio, Cass 16 novembre 2010 n. 23129). Ovviamente tale supremazia deve concretizzarsi in ordini specifici, non essendo sufficienti semplici enunciazioni di regole o di direttive programmatiche, richiedendosi invece atti concreti, espressivi di un effettivo potere direzionale e di controllo (Cass 21 giugno 2010 n. 14906). Non osta invece alla predetta configurabilità il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società ( ad es. Cass. 12 maggio 1999, n. 4725). Circa poi la concreta verifica della sussistenza di tali condizioni, è possibile ricorrere ad altri elementi indiziari: ad esempio l’Inps esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra società di persone e socio quando questi rivesta la carica di amministratore o sia socio di maggioranza “in quanto il vero e proprio lavoratore subordinato è un soggetto in posizione nettamente distinta da quella dell'imprenditore o datore di lavoro e non è esposto ad alcun rischio d'impresa.” (Inps circ. 8 agosto 1989 n. 179). Stante la mancanza di personalità giuridica della società, in tali casi il socio sarebbe sostanzialmente un dipendente di sé stesso con la possibile configurabilità della fattispecie di cui all’articolo 1395 codice civile ( contratto con sé stesso). Circa il quesito del gentile lettore, in via del tutto indicativa dovrebbe essere possibile l’assunzione come lavoratori subordinati dei primi due soci (nel rigoroso rispetto delle condizioni sopra vedute), mentre si tenderebbe ad escludere la configurabilità di detto rapporto con gli altri due soci “coamministratori”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©