Rapporti di lavoro

Contratto di solidarietà difensivo come la Cigs

di Luca Vichi

Ai fini del riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia e di mobilità, il trattamento di integrazione salariale corrisposto nell'ambito del contratto di solidarietà difensivo ex Lege n. 863/1984 è equiparato a quello corrisposto nell'ambito della Cigs. Lo precisa l'INPS con il messaggio n. 2526 del 13 aprile 2015.


Le tipologie di contratti di solidarietà
Il contratto di solidarietà rappresenta un contratto collettivo aziendale, stipulato con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che prevede una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
Di tale istituto la normativa attualmente in vigore prevede due diverse tipologie:
- il contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 863/84, destinato ad aziende rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario, cioè di imprese che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre antecedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula del contratto di solidarietà;
- il contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 5, articolo 5 della Legge n. 236/93, destinato ad aziende non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale straordinario per le quali risulta applicabile la mobilità di cui all'articolo 24 della Legge n. 223/91 o che intendono attuare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (la cosiddetta “piccola solidarietà”).


I chiarimenti dell'Istituto
Con il messaggio in commento l'Inps interviene allo scopo di dare risposta ad alcuni quesiti relativi alla legittimità dell'eventuale riconoscimento del trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia (articolo 3, Legge n. 451/94) e dell'indennità di mobilità (comma 1, articolo 4, Legge n. 223/91) a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, seguita al termine del trattamento di sostegno del reddito derivante da un contratto di solidarietà difensivo ex lege n. 863/84.
L'Istituto evidenzia come già il ministero del Lavoro, con nota del 2 marzo 2015 prot. 40/5226, abbia chiarito come vi sia un'equiparazione del trattamento di integrazione salariale, corrisposto nell'ambito del contratto di solidarietà difensivo, a quello corrisposto nell'ambito della Cigs.
Tale equiparazione si fonda su due aspetti:
- sia il comma 9, articolo 1 della Legge n. 223/91, sia il comma 2, articolo 1 del DL n. 726/84 precisano che il trattamento di integrazione salariale concesso nell'ambito di un contratto di solidarietà difensivo grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni;
- il principio del favor lavoratoris impone di non adottare criteri discriminatori nei confronti dei lavoratori. Deve dunque essere garantita agli stessi parità di trattamento nelle ipotesi in cui il licenziamento sia avvenuto in momenti diversi, sia pure nell'ambito di un unico processo di ridimensionamento aziendale, legato a interventi concomitanti o senza soluzione di continuità di Cigs e di mobilità.
Lo stesso ministero, evidenzia ancora il messaggio n. 2526/2015, ha poi ulteriormente chiarito che:
- il dato dimensionale utile alla verifica per l'accesso ai benefici della mobilità può essere ricercato anche al momento della concessione del trattamento di Cigs corrisposto nell'ambito del contratto di solidarietà difensivo;
- è possibile riconoscere il trattamento speciale di disoccupazione edile anche ai lavoratori licenziati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui all'articolo 4 della Legge n. 223/91 avviata dall'impresa che non sia in grado di assicurare l'impiego dei lavoratori dichiarati in esubero e gestiti con il ricorso al contratto di solidarietà.


Applicabilità
I principi oggetto del messaggio in commento dovranno essere applicati a tutti i rapporti ancora pendenti tra l'assicurato e l'Inps, mentre non troveranno applicazione con riferimento ai rapporti irreversibilmente esauriti.

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