L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Affitto ramo d'azienda, Tfr maturato ante affitto

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Con contratto di affitto di ramo d'azienda 10 lavoratori vengono trasferiti senza soluzione di continuità all'affittuaria. Nell'atto notarile è precisato che il TFR, maturato al momento del trasferimento, rimarrà in capo alla concedente previa sottoscrizione di accordi individuali con i medesimi lavoratori. Gli stessi hanno sottoscritto un atto di rinuncia al vincolo di solidarietà liberando l'affittuaria dalla garanzia di corresponsione del proprio TFR limitatamente alla quota ante affitto, da ratificare con verbale di conciliazione avanti la competente DTL. Si chiede come interviene il Fondo di garanzia INPS in ipotesi di fallimento o della concedente o dell'affittuaria?

Circa la problematica della responsabilità del pagamento del trattamento di fine rapporto in caso di cessione d’azienda (o ramo di essa) è opportuno segnalare che un primo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che il diritto al TFR sorge solo al momento della risoluzione del rapporto e quindi unico debitore dovrebbe essere, anche per il periodo lavorativo alle dipendenze del cedente, il cessionario (ad es., da ultimo, Cass. 9 agosto 2004, n. 15371). Tale orientamento è stato tuttavia superato dall’altro, di segnale opposto, secondo cui “il meccanismo di accantonamento previsto dall’art. 2120 cod. civ. permette di ravvisare diritti soggettivi del lavoratore anche nel corso del rapporto, tutelati sia con l’azione di mero accertamento sia con l’azione di condanna al pagamento delle anticipazioni permesse dallo stesso art. 2120 cod. civ.” (Cass 24635/2009). Inoltre, attesa la funzione del TFR di retribuzione differita maturata anno per anno, prevale il nesso di sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e controprestazione dovuta dal datore di lavoro che della stessa abbia beneficiato. In tali termini il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore ceduto per la quota maturata durante il periodo lavorativo fino alla cessione, mentre il cessionario è obbligato per la parte maturata successivamente ( ad es. Cass 20837/2013). Tale interpretazione non sembra essere stata recepita dall’Inps. Nella circolare 15 luglio 2008 n. 78 si afferma espressamente che, ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, “il requisito della cessazione del rapporto di lavoro deve essere valutato con attenzione in tutti i casi di trasferimento d'azienda, compresi l'affitto e l'usufrutto. Infatti l'art. 2112 c.c., in materia di “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda” prevede, di regola, la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, che pertanto è l'unico obbligato a corrispondere il TFR, anche per la parte maturata alle dipendenze dell'impresa cedente”. E, avuto riguardo alla specifica casistica della eventuale insolvenza : “ne consegue che, se il datore di lavoro insolvente è il cedente, il Fondo non sarà tenuto ad intervenire in quanto il TFR dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario; al contrario, in caso di fallimento del cessionario, il fondo sarà tenuto a corrispondere l'intero TFR maturato.”. Tale interpretazione è stata successivamente confermata dalla stessa Inps con circolare n. 89 del 26 giugno 2012. Nel caso prospettato dal gentile lettore pare di capire che l’affittuario sia stato liberato dal vincolo di solidarietà ex articolo 2112 codice civile per le quote di TFR maturate antecedente al trasferimento (risultato peraltro già garantito, come precedentemente spiegato, dalla giurisprudenza maggioritaria), mediante accordi formalizzati avanti le sedi a ciò deputate. Quindi la problematica si pone eventualmente per le quote di TFR maturate precedentemente al contratto di affitto, in caso di fallimento del cedente. La casistica è stata oggetto della pronuncia del Tribunale di Pistoia del 10 settembre 2007 nella quale è stata negata la possibilità per il Fondo di garanzia di intervenire dal momento che il rapporto di lavoro non era cessato (infatti nel caso di specie il datore di lavoro fallito per il quale il lavoratore aveva lavorato, prima di fallire, aveva stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto anche i rapporti di lavoro).

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