Rapporti di lavoro

Decontribuzione per solidarietà: il contratto lungo rafforza la domanda

di Mauro Marrucci

La domanda di decontribuzione ex articolo 6. comma 4, del Dl n. 510/96, presentata per il primo anno del contratto di solidarietà, produce l'effetto di sottrarre al principio dell'ordine cronologico la medesima istanza presentata per il secondo anno se l'accordo sindacale ha una durata di 24 mesi o se, ove stipulato per 12 mesi, prevede la possibilità di proroga.
La precisazione è fornita dal ministero del Lavoro con la circolare 22 aprile 2015, n. 15.
L'articolo 5 del Dl n. 34/2014 ha provveduto a modificare la portata della riduzione contributiva prevista dall'articolo 6, comma 4, del Dl n. 510/96, subordinandone l'ammissione al ricorrere di specifici criteri individuati successivamente dal Dl n. 83312/2014.
Le istruzioni per la fruizione del beneficio sono state diramate con le circolari n. 23 e 31 del 2014.
Sotto il profilo temporale, come precisato da tale prassi, l'agevolazione spetta alle imprese che stipulano, a decorrere dal 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del Dl n. 34/2014) o che alla medesima data avessero in corso contratti di solidarietà ai sensi della legge n. 863/84 - con l'individuazione di strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo, ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo - per l'intera durata del contratto di solidarietà, nel limite massimo di 24 mesi.
Per ottenere il beneficio, i datori di lavoro devono presentare una specifica domanda al ministero del Lavoro con modalità telematiche - compilando il modello “Decontribuzione CDS” disponibile sul sito nella partizione Cigs on line - entro i trenta giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà con l'avvertenza che, per i contratti già in essere, il termine è stato fissato nel limite di trenta giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 23/2014 sul sito ministeriale.
La presentazione dell'istanza assume importanza sostanziale ai fini dell'istruttoria della domanda in quanto la valutazione viene eseguita in ragione dell'ordine cronologico risultante dall'invio al Ministero con posta certificata.
La riduzione contributiva viene concessa con decreto del ministero del Lavoro, previa la verifica dei presupposti di ammissione - criteri e disponibilità finanziaria - per un periodo non superiore alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, nel limite massimo di 24 mesi. Il provvedimento viene trasmesso anche all'Inps.
Secondo quanto precisato con la circolare n. 15/2015, l'istanza per la fruizione del beneficio presentata per il primo anno del contratto di solidarietà produce l'effetto di sottrarre al principio dell'ordine cronologico, stabilito con la circolare n. 23/2014, la domanda di decontribuzione avanzata dalla stessa azienda per il secondo anno quando il contratto di solidarietà venga stipulato:
- fin dall'inizio per 24 mesi;
- per una durata inferiore, ma rechi una clausola in base alla quale le parti si riservano la facoltà di prorogarlo fino a raggiungere i 24 mesi o una durata maggiore, ovvero quando tale volontà sia desumibile, allo stato degli atti, a fronte dell'esplicitazione, da parte dell'azienda, del proposito di portare a compimento tutti gli investimenti o di attuare gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività inizialmente programmati.
Secondo quanto precisato dal Ministero, quindi, così come avviene per i contratti di solidarietà che sin dall'inizio prevedono una durata di 24 mesi e per i quali l'autorizzazione alla riduzione contributiva viene frazionata entro i limiti delle disponibilità dello stanziamento finanziario per anno solare, anche per quelli di durata inferiore è possibile effettuare una ulteriore domanda di decontribuzione relativa ad un nuovo contratto che proroghi quello precedente, non superando tuttavia il limite dei 24 mesi. Tali domande dovranno tuttavia indicare che il nuovo contratto costituisce una proroga di quello precedente.

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