Rapporti di lavoro

Naspi e nuovo lavoro: quando è possibile la convivenza

di Antonio Carlo Scacco

Uno dei requisiti per accedere alla Naspi, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego introdotta dal decreto legislativo 22/2015 in sostituzione della precedente Aspi ed applicabile agli eventi intervenuti dallo scorso 1 maggio, è il possesso dello stato di disoccupazione al momento della richiesta e per tutto il periodo della durata del trattamento. A certe condizioni, tuttavia, il soggetto che la percepisce può svolgere attività lavorative senza perdere il beneficio: la circolare Inps n. 94 del 12 maggio scorso illustra analiticamente le casistiche possibili.
Una nuova occupazione del soggetto percettore con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e dalla quale derivi un reddito superiore a 8.000,00 euro (il reddito minimo escluso da imposizione fiscale: v. messaggio Inps 2028 del 25 marzo 2015) produce la decadenza della Naspi. È invece possibile un lavoro subordinato a termine inferiore o uguale a sei mesi (eventualmente in uno Stato Ue o extracomunitario), anche con reddito superiore al minimo: in tal caso la Naspi non si perde ma viene sospesa d'ufficio (fanno fede le comunicazioni obbligatorie) per tutta la durata del rapporto lavorativo e riprende a decorrere, per il periodo residuo, al termine di quello. Se il percettore, durante il trattamento, intraprende una o più attività lavorative subordinate dalle quali tragga un reddito annuale inferiore al minimo consentito, la prestazione Naspi si mantiene ma viene ridotta a condizione che: a) il soggetto che inizia il lavoro (o i lavori in caso di part-time) comunichi all'Inps, entro un mese, il reddito annuo previsto; b) il datore di lavoro o l'utilizzatore (in caso di somministrazione) non sia il medesimo presso il quale il lavoratore prestava la precedente attività lavorativa e la cui cessazione ha dato luogo all'erogazione della Naspi. La riduzione dell'indennità è pari all'80% del reddito previsto, rapportata all'intervallo di tempo intercorrente tra l'inizio del nuovo lavoro e la data ultima di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La mancata comunicazione del reddito determina la sospensione dell'indennità (o la decadenza, se il rapporto lavorativo è superiore a sei mesi). In tutti i casi la contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della Naspi è utile sia ai fini dei requisiti per l'accesso, sia ai fini della determinazione della durata di una eventuale e futura Naspi, ma la contribuzione Ivs non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
È possibile che il percettore dell'indennità inizi, in corso di trattamento, un’attività lavorativa autonoma, d'impresa o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al minimo richiesto per la conservazione dello stato di disoccupazione (4.800,00 euro per il lavoro autonomo e 8.000,00 per il parasubordinato). Anche in questo caso il soggetto beneficiario è tenuto ad informare l'Inps, entro un mese dall'inizio della attività (o un mese dalla domanda di Naspi se l'attività già sussisteva), circa il reddito che prevede di trarre dalla medesima. La Naspi sarà ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, salvo il ricalcolo, che verrà effettuato al momento della dichiarazione dei redditi. Se il percettore è esentato dall'obbligo di dichiarazione dovrà comunque presentare all'Inps una apposita autodichiarazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, concernente il reddito ricavato dall'attività, pena la restituzione della Naspi percepita fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa. È possibile che si benefici della Naspi distribuita in più anni solari mentre si svolgono attività lavorative: in tal caso il soggetto percettore dovrà presentare all'Inps, entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno di percezione, una nuova comunicazione del reddito presunto tramite modello “NASpI Com”. La mancata comunicazione, in quest'ultimo caso, non determina la decadenza del trattamento ma solo la sua sospensione fino all'acquisizione della nuova comunicazione.

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