Rapporti di lavoro

In Gazzetta il decreto relativo al riconoscimento nazionale delle qualificazioni e competenze regionali

di Massimo Braghin

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2015 il decreto del ministero del Lavoro 30 giugno 2015 nel quale viene riconosciuto e affermato il diritto della persona all'apprendimento permanente, per l'accrescimento delle competenze professionali. L'aggancio al Dlgs n. 13/2013 è fondamentale in quanto con esso sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il decreto in commento rende operativo il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, in un'ottica di standardizzazione delle competenze stesse, e a livello operativo il quadro nazionale si articola in base alla classificazione dei settori economico-professionali. Infatti, qualora si raggiunga l'obiettivo di certificare le competenze a livello nazionale, sarà più agevole fruire delle proprie competenze non solo su scala nazionale ma anche in ambito europeo, nonché permettere la coincidenza tra competenze professionali ed esigenze del datore di lavoro destinatario in quanto le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome, oltre a soddisfare i predetti obiettivi, possono costituire crediti formativi in ingresso ai percorsi di apprendimento. La qualificazione regionale, a sua volta, è rappresentata da una competenza, o da un insieme aggregato di competenze. Secondo quanto disposto dal decreto in commento e dal Dlgs n. 13/2013, l'apprendimento, che oltre a dover essere permanente (nel senso che si riferisce a qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale), può distinguersi in formale, non formale e informale. Il primo si realizza nel sistema di istruzione fino al livello universitario e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio variamente nominato. Il secondo, invece, è relativo ad una precisa scelta individuale della persona, al di fuori del sistema scolastico, purché si realizzi presso enti formativi, educativi, di volontariato o presso imprese. Infine, l'apprendimento informale si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni quotidiane di lavoro e di tempo libero. Rispetto al Dlgs 13/2013, il Decreto fornisce ulteriori specificazioni, e in particolare distingue tra attestazione di parte prima (autodichiarazione della persona), seconda (responsabilità dell'ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze) e terza (responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze). Da un punto di vista operativo l'ente titolato procede secondo due step: l'individuazione e la validazione, cui segue la certificazione delle competenze, ovvero il riconoscimento formale delle stesse. L'esito della procedura porta alla produzione dei due rispettivi documenti: il documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite e il documento di validazione che ha valore di atto pubblico.

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