Il tfr maturato si legge nella certificazione unica
Il trattamento di fine rapporto (Tfr), istituto dall’articolo 1 della legge n. 297 del 29 maggio 1982, consiste in un credito che matura annualmente, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, avente i caratteri della certezza e della liquidità, ma esigibile soltanto alla cessazione del rapporto (Cassazione, sentenza 14 agosto 2002, n. 12201). Il Tfr maturato fino all’anno appena concluso dev’essere indicato dal datore di lavoro nella certificazione unica (Cu 2015, ex Cud). Non c’è, quindi, un obbligo d’indicazione in busta paga, mentre vanno sempre compilati i punti da 409 a 413 della certificazione unica al fine di garantire la massima trasparenza rendendo edotti i lavoratori dell’ammontare del Tfr accantonato (si vedano le istruzioni per la compilazione della “Cu 2015”, pagine 23-25). Si rammenta che, oltre che per mancata consegna, il datore di lavoro è sanzionabile anche per certificazione unica incompleta o con dati non veritieri.