Rapporti di lavoro

Sui controlli a distanza riforma parziale per le piccole imprese

di Fabio Antonilli

L'articolo 23 del decretolegislativo approvato in via definitiva dal governo e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante «disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese», ha modificato l’articolo 4 della legge 300/1970, lo statuto dei lavoratori che regola la potestà del datore di lavoro di installare impianti audiovisivi che siano richiesti dalle esigenze organizzative e produtive, di sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Nonostante l'intervento riformatore, l'impianto originario della norma resta confermato. In particolare è stato confermato il cosiddetto “doppio binario” che conduce l'impresa a ottenere l'autorizzazione all'installazione degli impianti: in prima istanza l'azienda è tenuta a trovare un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria oppure con le rappresentanze sindacali aziendali; in assenza di accordo è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte della direzione territoriale del Lavoro.

A questo modello, in vigore sin dal 1970, il legislatore ha apportato una sola modifica che riguarda però le imprese più strutturate, e in particolare quelle con unità produttive site in diverse province della stessa regione o in diverse regioni: in tali casi l'azienda anziché stipulare accordi per ciascuna unità produttiva può provvedere con un accordo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che in questo caso riguarderà una pluralità di unità produttive.

La semplificazione dunque risiede nella possibilità di accentrare in un unico accordo sindacale le soluzioni che competono il funzionamento degli impianti in più siti produttivi, e non – come pure si potrebbe esser indotti a pensare – in quella di raggirare il sistema della rappresentanza sindacale aziendale (unitaria o non) negoziando con un solo soggetto sindacale nazionale, in quanto la norma richiede specificamente il consenso «delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Peraltro va rilevato che negli ambiti settoriali in cui è stato sottoscritto un accordo sulle regole della rappresentanza (finora solo industria e cooperative), gli accordi sindacali in base all’articolo 4 dello statuto dei lavoratori, qualora stipulati nel rispetto delle procedure condivise negli accordi interconfederali, sono da considerarsi efficaci erga omnes, restando preclusa la possibilità per il singolo di far valere eventuali cause di illegittimità dell'intesa.

Nessuna novità di rilievo è invece da registrarsi per le piccole imprese che occupano fino a 15 dipendenti. In queste realtà, dove è assente la rappresentanza sindacale costituita ai sensi dell'articolo 19 dello statuto dei lavoratori, l'unico “binario” è costituito dall'autorizzazione amministrativa. La norma non ha tenuto conto del fatto che in ambiti produttivi, quale l'artigianato, si è ormai da tempo sviluppato un sistema rappresentanza sindacale territoriale e bilateralità che avrebbero potuto giocare un ruolo strategico nella fase applicativa degli indirizzi legislativi.

Pertanto, in tali ambiti, le aziende che intendano dotare di impianti di sorveglianza i locali aziendali (si pensi, ad esempio, alle piccole imprese orafe o alle imprese che lavorano metalli) dovranno seguire le procedure innanzi descritte oppure, solo in alcuni territori, le procedure semplificate che le parti sociali hanno condiviso con le direzioni territoriali del Lavoro competenti attraverso la stipulazione di specifici protocolli, sulla scia del già auspicato snellimento delle procedure richiamato dal ministero del Lavoro con la circolare 37 del 16 aprile 2012 che – a parere di chi scrive - avrebbe potuto concretizzarsi anche nel recente intervento legislativo.

L'altra novità che emerge dalla riforma è una norma chiarificatrice con riguardo tutti quegli strumenti tecnologici di supporto alla prestazione lavorativa (per esempio smartphone, tablet, computer, sistemi Gps di controllo satellitare, posta elettronica, badge) il cui utilizzo si è diffuso in particolare negli ultimi anni.

Si tratta di strumentazioni potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della norma statutaria - ma che finora ne sono state, di fatto, escluse – la cui assegnazione ai dipendenti secondo il nuovo comma 2 dell'articolo 4 non necessita dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione ministeriale, pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore.

Infine, l'altra importante novità è costituita dalla disposizione contenuta nel comma 3 della norma, che apre alla possibilità che i dati che derivano dagli impianti audiovisivi e dagli strumenti di controllo siano utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d'uso degli strumenti e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto del codice della privacy (articolo 13 del Dlgs 196/2003).

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