Rapporti di lavoro

Nessuna sanzione se a rinunciare ai riposi giornalieri post partum è la madre

di Rossella Quintavalle

In risposta ad interpello n. 23 del 24 settembre 2015 posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, la Direzione Generale del Ministero del Lavoro afferma che non sembra applicabile al datore di lavoro la misura sanzionatoria prevista all'articolo 46 del D.lgs. n. 151, nel caso in cui la lavoratrice madre rinunci spontaneamente di fruire, anche in parte, dei riposi giornalieri di cui all'articolo 39 del T.U, Maternità/paternità già richiesti al datore di lavoro. Secondo quando disciplinato il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre di esercitare il diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a fruire di periodi di riposi durante la giornata, anche cumulabili, di una o due ore a seconda dell'orario di lavoro svolto, ovvero di un riposo della durata di mezz'ora ciascuno nel caso in cui l'azienda disponga di un asilo nido al suo interno o di altra struttura idonea nelle immediate vicinanze, comportando il diritto per la lavoratrice ad allontanarsi dal posto di lavoro. Tali ore di permesso sono considerate ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione e in caso di rinuncia nessun trattamento economico sostitutivo matura in capo alla lavoratrice. Il Dicastero a tal proposito afferma che il diritto a fruire dei riposi ha natura di diritto potestativo in quanto la madre ha il potere di decidere se fruirne o meno mettendo il datore di lavoro in una posizione giuridica passiva di soggezione e non di obbligo in quanto lo stesso deve accettare le assenze della lavoratrice qualora ne inoltri richiesta mentre, diversamente da come accade in caso di astensione obbligatoria, la madre ha libera scelta tra il godimento o la rinuncia per esigenze personali, anche solo relativamente ad alcune giornate. Il datore di lavoro è in ogni caso obbligato ad accettare la richiesta di fruizione presentata dalla lavoratrice madre e solo nel caso in cui lo stesso dovesse negare il diritto alla lavoratrice, si ritiene applicabile l'articolo 46 del D.lgs. n. 151/2001 e la relativa sanzione amministrativa.
Non è escluso, chiarisce il Ministero, che gli organi di vigilanza possano comunque effettuare controlli per verificare la genuinità della scelta della lavoratrice e per tal motivo è opportuno che la rinuncia risulti giustificata da ragioni derivanti da un interesse del lavoratore, quali ad esempio, conclude in risposta, la frequentazione di un corso di formazione o l'impossibilità di tornare a casa a causa di uno sciopero dei mezzi pubblici.
Si rammenta che la durata dei risposi giornalieri è così ammessa:
- orario di lavoro pari o superiore a sei ore giornaliere: due riposi giornalieri;
- orario inferiore alle sei ore giornaliere: un riposo giornaliero.
In caso di contratto di lavoro in part-time verticale le ore di riposo spettano in relazione all'orario di lavoro svolto, solo nelle giornale lavorate; in caso di contratto di lavoro svolto nella modalità di part-time misto spettano due ore riposi giornalieri nei giorni con orario pari o superiore alle sei ore mentre nelle giornate con orario inferiore alle sei ore, spetta un solo riposo giornaliero.

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