Rapporti di lavoro

Aliquote e regole per l’Irpef 2015 della Regione Lazio

di Cristian Callegaro

Attraverso la legge regionale 11 del 29 luglio 2015 (pubblicata sul Bur numero 61 del 29 luglio 2015), la regione Lazio ha disposto la variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef per il periodo d'imposta e ha individuato le situazioni per le quali sono state previste particolari modalità di applicazione della stessa addizionale.


Addizionale regionale all'Irpef: le aliquote
Per il periodo d'imposta 2015 le aliquote dell'addizionale all'Irpef della regione Lazio risultano le seguenti:


Reddito
Fino a 15.000 euro: aliquota 1,73%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro: aliquota 3,33%
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro: aliquota 3,33%
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro: aliquota 3,33%
Oltre 75.000 euro: aliquota 3,33%


Disposizioni particolari
Per effetto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 11 del 29 luglio 2015, alle seguenti categorie di soggetti si applica l'aliquota nella misura dell'1,73%:
a) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef non superiore a 35.000,00 euro;
b) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
c) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Dpr 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro.


Addizionale regionale all'Irpef: modalità di calcolo e versamento
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale regionale all'Irpef è determinata dai sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuta, in un numero massimo di 11 rate, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse operazioni sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
In caso di cessazione del rapporto, l'importo dell'addizionale deve essere trattenuto in un'unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio.
La base imponibile per il calcolo dell'addizionale regionale all'Irpef è costituita dall'imponibile di tutti i redditi di lavoro dipendente e assimilati sul quale il sostituto effettua le operazioni di conguaglio (comprensivo anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituto abbia chiesto di conguagliare), già al netto di oneri che il sostituto abbia chiesto di escludere dalla formazione del reddito da assoggettare ad Irpef. Vanno esclusi dall'assoggettamento all'addizionale regionale i redditi soggetti a tassazione separata.

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