Rapporti di lavoro

La cessione di ferie e riposi può essere «personalizzata» dalla contrattazione collettiva

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 24 del decreto legislativo 151/2015, l'ultimo dei decreti attuativi del Jobs act, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dei riposi e delle ferie “solidali”.

La norma, attuativa della delega contenuta nell'articolo 1 comma 1, lettera e) della legge 183/2014, è ispirata dalla legge francese 2014-459 del 9 maggio 2014, comunemente nota come “Loi Mathys”, dal nome del ragazzo dalla cui vicenda scaturì l'iniziativa legislativa. Il giovane, gravemente ammalato, non poteva essere assistito giornalmente dal padre, avendo esaurito questi tutte le ferie e i permessi disponibili. I colleghi di lavoro misero perciò a sua disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi. L'iniziativa, formalizzata in un accordo aziendale, divenne poi una legge che sancì il principio in base al quale i dipendenti possono donare, in modo anonimo, parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o bisognosi di cure.

Il principio, di rilevante valore endo-solidaristico in un contesto di welfare aziendale, è alfine approdato anche nel nostro ordinamento. La norma stabilisce che, nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore, in modo da consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. La disposizione è entrata in vigore il 24 settembre scorso ma, per essere pienamente efficace, si dovrà attendere che i contratti collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, stabiliscano, nel rispetto dei limiti cui si è accennato, misura, condizioni e modalità di esercizio del diritto.

Le ferie e i riposi “solidali”, peraltro, non rappresentano un fenomeno del tutto nuovo nel panorama lavoristico italiano. In diverse occasioni si è proceduto a una sperimentazione dell'istituto: in ambito pubblico si segnala l'accordo intervenuto lo scorso 8 settembre tra la Giunta regionale sarda e le organizzazioni sindacali circa l’introduzione delle “ferie solidali”, primo esempio del genere nel settore. In ambito privato si segnala, tra gli altri, l'accordo stipulato dall'Arpa abruzzese (azienda di carattere privatistico anche se a capitale interamente pubblico) con la previsione della cessione a titolo gratuito di un massimo di tre giorni da parte dei lavoratori ai colleghi che abbiano esaurito il periodo massimo di 18 mesi di malattia e il monte ferie e permessi retribuiti. Di particolare interesse è l'accordo integrativo firmato dalla Lardini spa lo scorso 30 marzo: si prevede (punto 16 dell'accordo) un “meccanismo di solidarietà” tra lavoratori in base al quale si potrà cedere volontariamente permessi e rol per aiutare colleghi che, “per gravi e comprovati motivi documentabili”, abbiano terminato la propria dotazione contrattuale. La novità dell'accordo consiste nel fatto che l'azienda, a fronte di ogni ora donata, si impegna a sua volta a donare una ulteriore ora.

L'esempio della Lardini potrà certamente essere utile, in sede di contrattazione collettiva (aziendale o nazionale), a superare talune obiezioni e critiche che pure sono state avanzate alla norma, anche da parte delle associazioni dei disabili. Una di esse, a nostro avviso condivisibile, si accentra sulla sua formulazione che consente la cessione di ferie e permessi solo in presenza di “figli minori” bisognosi di cure costanti. Forse sarebbe stato più opportuno includere nella previsione anche eventuali figli non minorenni e/o parenti stretti del lavoratore, nelle medesime condizioni di bisogno (ad es. moglie o marito). Altra critica, di natura più sostanziale, investe la natura “buonista” dell'istituto, basato sulla beneficienza degli altri lavoratori, mentre in realtà il diritto all'assistenza dei propri cari che versano in stato di bisogno dovrebbe essere un diritto garantito, non dipendente dalla benevola volontà altrui.

Sono obiezioni che potranno, sia pure parzialmente, essere superate dall’autonomia contrattuale. Ad esempio nulla vieterà agli accordi di prevedere la applicazione dell'istituto anche nei confronti di figli maggiorenni o stretti congiunti (essendo una condizione migliorativa rispetto alla legge), ovvero la partecipazione della azienda nella catena di solidarietà (come nel caso della Lardini). Quali che siano le soluzioni adottate, non dovrà essere dimenticato che qualsiasi strumento solidaristico può solo aggiungersi (e non sostituirsi) al doveroso intervento dello Stato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©