Rapporti di lavoro

Aumentano le sanzioni per mancate visite mediche e omessa formazione

di Mario Gallo

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, oltre a introdurre importanti innovazioni in materia di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro è intervenuto anche sul “Testo unico” della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, apportando diverse modifiche di cui alcune particolarmente significative; il legislatore, infatti, pur senza intervenire sul vigente quadro normativo con semplificazioni sostanziali in ordine agli adempimenti gestionali, da un lato ha rivisto il meccanismo sanzionatorio e dall'altro ha cercato di “limare” il D.Lgs. n.81/2008 su alcuni punti.


Il nuovo regime sanzionatorio per le mancate viste mediche e l'omessa formazione.

L'art. 20, c.1, lett. i), infatti, ha inserito nell'art. 55 del D.Lgs. n.81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) il nuovo comma 6-bis, in vigore dal 24 settembre 2015, in base al quale in caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche (art.18, c. 1, lett. g) o di omessa formazione delle figure della prevenzione (art. 37, c. 1, 7, 9 e 10) “se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.
Da una prima lettura di tale disposizione emerge, quindi, la volontà del legislatore di graduare le sanzioni per questi illeciti, occorre ricordare per altro già aumentate precedentemente del 9,60% con il D.L. n.69/2013, in base al numero delle omissioni commesse, anche per mettere fine ad una vecchia diatriba sorta circa l'applicazione una sola volta della sanzione prevista o “moltiplicata” per il numero di lavoratori non sottoposti a visita medica o alla formazione.
Si tratta, quindi, di un meccanismo “a soglie” che per quanto riguarda le visite mediche sembra applicarsi solo a quelle periodiche, considerato che l'art. 18, co.1, lett. g) del D.Lgs. n.81/2008, obbliga il datore di lavoro e il dirigente a “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”.
Più complessa, invece, appare l'applicazione di questa nuova disposizione alle ipotesi di mancata formazione per la quale occorre precisare è previsto l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da euro 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55, c. 5, lett. c); in merito occorre far rilevare che questo nuovo meccanismo “a soglie” riguarda non solo il caso dell'omessa formazione dei lavoratori ma anche quella dei dirigenti, dei preposti, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e degli addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003), all'antincendio (D.M. 10 marzo 1998) e all'esodo.
Tuttavia, lo specifico riferimento ai “lavoratori” dell'art. 20, c.1, lett. i), del D.Lgs. 151/2015, utilizzato come parametro unico per l'applicazione delle maggiorazioni, appare destinato a creare non poche difficoltà in questi ultimi casi.


Il quadro delle altre principali modifiche al D.Lgs. n.81/2008.
Occorre poi segnalare che l'art. 20 del D.Lgs. n.151/2015, prevede, tra l'altro, anche:
•l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e P.S. delle politiche sociali, con il quale saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli art. 17, 28 e 29, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment);
•la facoltà anche per i datori di lavoro che occupano più di 5 lavoratori di svolgere direttamente i compiti antincendio, primo soccorso ed evacuazione secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.Lgs. n.81/2008;
•l'applicazione anche ai volontari delle associazioni religiose e ai volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale del regime di tutela più limitato già previsto per i lavoratori autonomi dall'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.
•la graduazione delle tutele per il lavoro accessorio, per il quale è confermata l'esclusione dal campo applicativo del D.Lgs. n.81/2008 e dalle altre norme in materia dei i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili (art. 3, c. 8, D.Lgs. n.81/2008).


Soppressione del registro degli infortuni e semplificazione degli adempimenti in materia.
Occorre sottolineare, inoltre, che lo stesso decreto prevede all'art. 21 la soppressione del registro degli infortuni a decorrere dal 24 dicembre 2015 (art. 21, c.4), senza attendere più, quindi, il decreto istitutivo del SINP, e l'estensione del principio della trasmissione per via esclusivamente telematica anche al certificato di infortunio e di malattia professionale, con il conseguente esonero per il datore di lavoro.
Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni è a carico esclusivamente dell'INAIL.


Lavoro all'estero: è obbligatorio indicare nel contratto le misure di sicurezza.
A corollario, il D.Lgs. n.151/2015, prevede anche alcune importanti innovazioni in materia di lavoro all'estero volte a garantire un livello più elevato di tutela delle condizioni di lavoro; l'art. 18, c.1, lett. b, infatti, prevede l'obbligo di specificare nel contratto con i lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero anche le misure di sicurezza; non è più sufficiente, quindi, solo il generico impegno del datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, come previsto originariamente dall'art. 2 del D.L.31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, riscritto ora dal D.Lgs. n.151/2015.
Si osservi, infine, che la stessa norma ha abolito l'autorizzazione al lavoro estero e in merito il Ministero del Lavoro e P.S. – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, con nota del 30 settembre 2015, 20578, ha fornito alcuni chiarimenti in merito.

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