L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Rinuncia al diritto di precedenza e L. 407/90

di Paola Sanna

La domanda

Un datore di lavoro nell'agosto 2014 richiama al lavoro lo stesso lavoratore il quale, alla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato (2 mesi prima), aveva rinunciato espressamente al diritto di precedenza. Fermo restando la permanenza degli altri requisiti previsti dalla legge, l'azienda ha diritto di usufruire delle agevolazioni per la nuova assunzione con lo stesso dipendente ai sensi della L. 407/90, alla luce del del'art. 4, co. 12, lett. A della legge 92/2012?

La disciplina introdotta dalla legge Fornero citata dal lettore circa i nuovi criteri di spettanza delle agevolazioni contributive, limita l'applicazione del beneficio in tutte le ipotesi in cui sia violato un diritto di precedenza all'assunzione. Laddove il dipendente abbia conservato le caratteristiche per essere ritenuto all'epoca beneficiario dello sgravio citato, non si ritiene che vi sia stata alcuna assunzione in deroga al rispetto della precedenza con spettanza quindi dell'agevolazione. Una dettagliata disamina delle possibili casistiche è stata affrontata dall'INPS nella circolare n. 137/2012, a cui si rimanda per un maggior approfondimento della problematica sollevata. Si rileva infine, che con la legge di Stabilità per l'anno 2015 il legislatore ha abrogato le agevolazioni proposte dalla legge 407/90 con decorrenza 1.1.2015 (si veda anche INPS circolare n. 17/2015).

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